Collaboratori e previdenza

Regime LPP obbligatorio e sovraobbligatorio

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Per le aziende in Svizzera la previdenza professionale per i collaboratori è obbligatoria. Nella scelta della cassa pensione ci sono vari indicatori e aspetti che possono aiutare a farsi un’idea migliore dell’offerta. Tra questi vale la pena studiare più attentamente le condizioni sulla quota obbligatoria e sovraobbligatoria degli averi di vecchiaia.

Previdenza professionale in Svizzera: regime LPP obbligatorio e sovraobbligatorio

I lavoratori dipendenti in Svizzera che guadagnano almeno CHF 22 680 (= soglia d’ingresso 2025) per anno civile sono assicurati obbligatoriamente secondo la Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP), il cosiddetto 2° pilastro.

Ogni mese versate i relativi contributi di rischio e di risparmio. I contributi di rischio servono a coprire i rischi di invalidità e decesso, mentre i contributi di risparmio, che costituiscono la parte preponderante, vengono risparmiati nella cassa pensione come averi di vecchiaia. Il capitale viene remunerato dall’istituto di previdenza e, in caso di pensionamento, viene convertito in una rendita vitalizia mediante l’aliquota di conversione, riscossa sotto forma di capitale oppure in forma mista.

Per quanto concerne il capitale di vecchiaia si distingue tra averi obbligatori e sovraobbligatori, per i quali valgono condizioni e prestazioni differenti.

Che cosa comprende il regime obbligatorio LPP?

Le condizioni quadro per la parte obbligatoria sono prestabilite per legge, poiché si tratta della previdenza minima. Ecco le prescrizioni di legge per il regime obbligatorio LPP:

  • La copertura contro i rischi di decesso e invalidità in seguito a malattia inizia il 1° gennaio successivo al compimento del 17° anno di età, quella per la fase di risparmio (riscossione dei contributi di risparmio) inizia il 1° gennaio successivo al compimento del 24° anno di età. In entrambi i casi deve inoltre essere superato un reddito minimo annuo di CHF 22 680.
  • Nel regime obbligatorio sono considerate le componenti salariali fino a un massimo di CHF 90 720 all’anno.
  • La deduzione di coordinamento (cfr. riquadro in basso) è fissa ed è pari a CHF 26 460.
  • I contributi di risparmio annui ammontano, a seconda dell’età, al 7%, al 10%, al 15% o al 18%.
  • Il capitale di vecchiaia viene remunerato al tasso d’interesse minimo in vigore (attualmente all’1,25%).
  • L’aliquota di conversione prescritta dalla legge per il regime obbligatorio è del 6,8%.

Sapete cos’è la deduzione di coordinamento?

Quando ci si affilia a una cassa pensione (perché si è raggiunta la soglia d’ingresso prevista dalla legge), per determinare il salario annuo assicurato nel 2° pilastro si applica di norma una deduzione di coordinamento sul salario annuo. Questo perché il salario è in parte già assicurato tramite l’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (AVS). Se le prestazioni di LPP e AVS non fossero «coordinate» tra loro, le fasce salariali molto basse risulterebbero sovrassicurate.

Che cos’è il regime sovraobbligatorio nella LPP e come si genera?

Le componenti salariali assicurate nel 2° pilastro che vanno oltre la quota obbligatoria rientrano nel regime sovraobbligatorio. Sono diverse le circostanze che possono portare alla costituzione di averi di vecchiaia nel regime sovraobbligatorio:

  • Il piano di previdenza consente l’assicurazione di redditi inferiori alla soglia d’ingresso prevista dalla legge.
  • Il processo di risparmio inizia prima del 25° anno di età.
  • Il salario annuo è superiore a CHF 90 720 e le componenti salariali eccedenti tale importo vengono considerate nella soluzione di cassa pensione.
  • La deduzione di coordinamento è inferiore a quanto prescritto dalla legge (ad es. in funzione del grado di occupazione).
  • I contributi di risparmio sono più elevati (pagamenti di contributi più elevati da parte di datori di lavoro e dipendenti).
  • Il capitale di vecchiaia è remunerato a un tasso d’interesse più elevato rispetto al requisito minimo di legge.
  • La collaboratrice o il collaboratore disponeva di una soluzione previdenziale già prima dell’entrata in vigore della LPP (1985).
  • Sono stati effettuati riscatti volontari nella cassa pensione.

Perché è importante distinguere tra regime obbligatorio e sovraobbligatorio?

Diversamente da quanto accade nel regime obbligatorio, per quello sovraobbligatorio non esistono prescrizioni di legge relative alle condizioni e alle prestazioni. Ciò significa che le casse pensione sono libere di stabilire il tasso d’interesse e l’aliquota di conversione da applicare sulle componenti salariali sovraobbligatorie. Per poter scegliere la soluzione LPP adatta al loro personale, le imprese devono dunque mettere a confronto le diverse condizioni degli istituti di previdenza.

Regime sovraobbligatorio nella LPP: quali indicatori sono importanti?

Per il regime sovraobbligatorio sono soprattutto la remunerazione e l’aliquota di conversione a essere parametri importanti.

Aliquota di conversione: globale o separata

Nel regime obbligatorio LPP l’aliquota di conversione è fissa; nel regime sovraobbligatorio esistono invece due metodi per convertire gli averi di vecchiaia in rendita di vecchiaia: la variante separata e la variante globale.

Nella variante separata viene applicata un’aliquota di conversione diversa nel regime obbligatorio e in quello sovraobbligatorio, ad esempio l’aliquota di conversione del 6,8% prevista dalla legge nel regime obbligatorio e un’altra aliquota di conversione a libera scelta (ad es. 5%) per le componenti salariali nel regime sovraobbligatorio.

Nella variante globale, invece, si applica un’unica aliquota di conversione (combinata) sull’intero avere di vecchiaia, sia nel regime obbligatorio che in quello sovraobbligatorio (ad es. 5,4%).

Anche quando una cassa pensione applica un’aliquota di conversione globale, la rendita di vecchiaia corrisposta non dev’essere mai inferiore alla prestazione minima di legge (ossia agli averi di vecchiaia obbligatori convertiti con l’aliquota di conversione stabilita dalla legge).  

Aliquota di conversione e tasso d’interesse: quale dei due è più importante?

Un altro indicatore da considerare è il tasso d’interesse a cui l’istituto di previdenza remunera gli averi di vecchiaia.

Ci sono casse pensione che nel regime sovraobbligatorio applicano un tasso d’interesse più elevato rispetto a quello utilizzato per la quota obbligatoria (in particolare le casse pensione con un’aliquota di conversione separata). Guardando i due valori, viene dunque da chiedersi: cosa è meglio, un tasso d’interesse più elevato o un’aliquota di conversione più elevata?

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    Aliquota di conversione?

    La scelta della soluzione LPP influisce in maniera determinante sulla previdenza per la vecchiaia del personale. L’aliquota di conversione è uno dei fattori che stabilisce a quanto ammonterà in futuro la rendita dei dipendenti. Vi spieghiamo a cosa prestare attenzione.

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Anche in questo caso vale la pena fare un calcolo individuale. Se, ad esempio, si è all’inizio della propria carriera lavorativa e il capitale di vecchiaia verrà remunerato per 40 anni a un tasso d’interesse vantaggioso, alla fine la rendita sarà comunque superiore anche se l’aliquota di conversione è leggermente più bassa.

Le nostre conclusioni

Nello scegliere una cassa pensione vale la pena prestare attenzione alle condizioni applicate nel regime sovraobbligatorio (ad es. remunerazione elevata o aliquota di conversione vantaggiosa) e ai nessi tra aliquota di conversione e tasso d’interesse. Una panoramica sommaria delle cifre salienti rilevanti per una cassa pensione  aiuta a prendere la decisione. Molte casse pensione offrono soluzioni LPP interessanti con utili servizi su Amministrazione e ulteriori Servizi per la salute.

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