La Legge sul contratto di assicurazione (LCA) riveduta entra in vigore il 1° gennaio 2022. Questa revisione di legge comporta miglioramenti come un diritto di revoca di 14 giorni per i clienti e adegua le precedenti disposizioni alle nuove, mutate circostanze. Ecco una sintesi dei principali cambiamenti.
Dove la legge prevede prescrizioni formali, i requisiti della forma scritta vengono allentati. In futuro sarà consentita qualsiasi forma di comunicazione che permetta la prova per testo (ad es. e-mail). Ciò consentirà di gestire in modo molto più semplice i rapporti commerciali.
Nei contratti pluriennali la legge prevede ora che entrambe le parti contrattuali possano recedere dal contratto osservando il termine ordinario di disdetta allo scadere del terzo anno di assicurazione o dei successivi anni assicurativi. Nell’assicurazione complementare alla cassa malati questo diritto di recesso spetta solo a voi in qualità di clienti. L’assicurazione non può più rescindere il contratto (nemmeno in caso di sinistro).
Gli stipulanti avranno a disposizione un periodo di ripensamento di 14 giorni durante il quale potranno recedere dal contratto. Per avvalersene serve unicamente una notifica del cliente pervenuta per iscritto o in un’altra forma che permetta la prova per testo.
Il diritto di azione diretta per i danneggiati viene esteso a tutte le assicurazioni di responsabilità civile. Le persone danneggiate in futuro potranno far valere le loro pretese in tutti i casi direttamente nei confronti dell’assicurazione di responsabilità civile del danneggiatore. Nella prassi ciò significa ad esempio che in futuro il vostro locatore potrà avanzare pretese derivanti dalla riparazione di un danno causato da voi in quanto locatari direttamente nei confronti della vostra assicurazione di responsabilità civile. Vi inviteremo in seguito a notificare il sinistro.
Ora le pretese derivanti da un contratto di assicurazione potranno essere avanzate nei confronti della compagnia assicurativa entro cinque anni – invece degli attuali due – dal momento in cui si è verificato l’evento.
Se nell’anno in corso stipulate con una compagnia un contratto di assicurazione con entrata in vigore dopo il 1° gennaio 2022, a questo contratto si applicano già le nuove CGA (Condizioni Generali di Assicurazione) rielaborate. Tenete però presente che alla stipulazione potrebbero esservi consegnate comunque le vecchie CGA, dato che gli assicuratori si trovano in un periodo di transizione. Il vostro consulente sarà lieto di fornirvi maggiori informazioni.
Testo originale pubblicato in «La mia ditta», la rivista PMI di AXA.