Contratto di lavoro, permessi, protezione dal licenziamento: quali aspetti giuridici deve considerare un datore di lavoro svizzero per poter procedere all’assunzione di profughi ucraini nel modo più rapido possibile e senza intoppi? Nel nostro blog trovate le risposte alle principali domande circa l’assunzione di profughi provenienti dall’Ucraina.
Sì. Pur potendo ora svolgere un’attività lucrativa senza osservare un periodo d’attesa, chi beneficia dello statuto di protezione S ha comunque bisogno di un permesso di lavoro. L’autorizzazione allo svolgimento temporaneo di un’attività lucrativa dipendente può essere conferita non appena il profugo ottiene lo statuto di protezione S. L’autorizzazione viene conferita dai cantoni e deve essere inoltrata dal datore di lavoro.
Può rivolgersi all’autorità cantonale preposta al mercato del lavoro del luogo di attività e richiedere un permesso di lavoro. Alla richiesta vanno allegati una fotocopia del passaporto del profugo, una copia del libretto per stranieri (statuto di protezione S) e un contratto di lavoro sottoscritto da entrambe le parti nonché rispondente alle condizioni salariali e lavorative normalmente vigenti a livello locale e nel settore di riferimento.
Anche come agenzia di lavoro temporaneo, se desidera assumere dei cittadini ucraini da concedere in prestito a un’impresa acquisitrice per un impiego a tempo determinato, deve rispettare le condizioni salariali e lavorative normalmente vigenti a livello locale e nel settore di riferimento. Ha inoltre l’obbligo di osservare le disposizioni generali stabilite dalla legge sul collocamento e le disposizioni del contratto collettivo di lavoro dichiarato d’obbligatorietà generale per il settore del prestito di personale. Per il resto, non vi sono restrizioni.
Coloro che beneficiano dello statuto di protezione S hanno il diritto di svolgere un’attività lucrativa. Possono pertanto rivolgersi agli uffici regionali di collocamento e richiedere il sostegno necessario per la ricerca di un impiego pur non percependo un’indennità di disoccupazione. Queste persone non godono tuttavia di un trattamento privilegiato. In linea con il principio di parità di trattamento, valgono i criteri normalmente applicati ai rifugiati riconosciuti e ammessi provvisoriamente.
L’organizzazione degli uffici regionali di collocamento ha luogo a livello cantonale. Di conseguenza la situazione è eterogenea. Nei cantoni Zurigo e Basilea Città, per esempio, vengono offerti corsi per l’accesso al mondo del lavoro, programmi occupazionali in vari settori e corsi di tedesco.
L’obiettivo è quello di esaminare rapidamente le richieste di permesso di lavoro. Per l’evasione di ciascuna pratica sono previsti pochi giorni a partire dall’inoltro della richiesta accompagnata dalla documentazione completa.
Sì, anche se difficilmente un profugo sarà in grado di rispondere a questa domanda. Quello di protezione S è uno statuto orientato al ritorno nel Paese d’origine. L’intenzione è quella di garantire temporanea protezione e aiuti a coloro che ne hanno bisogno e creare i presupposti per un rientro sicuro in patria.
Il contratto di lavoro deve soddisfare le condizioni salariali e lavorative normalmente vigenti a livello locale e nel settore di riferimento. In particolare, non è ammesso allineare i salari agli standard di retribuzione ucraini. Per il resto, valgono le consuete disposizioni del diritto svizzero, più precisamente il Codice delle obbligazioni, la legge sul lavoro e i contratti collettivi di lavoro eventualmente applicabili.
No, vigono le consuete disposizioni in materia di disdetta previste dal diritto del lavoro svizzero.
No. In generale il contratto di lavoro non deve necessariamente essere redatto in forma scritta: può anche essere perfezionato oralmente. A fini probatori e onde evitare fraintendimenti, è tuttavia sempre consigliabile optare per la forma scritta. Nel caso specifico, inoltre, la presentazione di un contratto di lavoro sottoscritto da entrambe le parti rappresenta un presupposto necessario per l’ottenimento del permesso di lavoro.
Il contratto deve essere redatto in una lingua che entrambe le parti comprendono. Si può dunque ricorrere all’italiano oppure all’inglese. È però anche possibile redigere il documento in due lingue. In tal caso occorrerà tuttavia stabilire anche contrattualmente quale delle due faccia testo in caso di dubbi interpretativi.
Oltre all’assistenza sociale, i cantoni hanno la facoltà di erogare altre prestazioni in materia d’integrazione. Per il periodo 2021-2023, inoltre, la Segreteria di Stato della migrazione ha promosso il programma pilota «Contributi finanziari all’integrazione nel mercato del lavoro dei rifugiati e delle persone ammesse provvisoriamente». Nel quadro di quest’ultimo, i datori di lavoro che assumono a condizioni di lavoro usuali i rifugiati bisognosi di un’introduzione specifica nella professione ricevono incentivi finanziari per un periodo di tempo limitato. Anche coloro che godono dello statuto di protezione S hanno accesso a questo programma pilota.
Nell’ambito del diritto del lavoro svizzero vale il principio di libertà di disdetta. Ai fini di un licenziamento nel rispetto del termine di disdetta ordinario non occorrono dunque particolari motivazioni.
Si applicano invece alcune restrizioni sul piano sostanziale (p. es. il licenziamento non può essere abusivo o discriminatorio) e temporale (p. es. il licenziamento non può avvenire durante un periodo di malattia o d’infortunio).
Per maggiori informazioni sull’assunzione di profughi provenienti dall’Ucraina è possibile rivolgersi alle autorità cantonali competenti in fatto di mercato del lavoro e migrazione nonché alla Segreteria di Stato della migrazione.