Volete acquistare un’auto di seconda mano, magari una bella macchina d’epoca o una station wagon, oppure un camper? Nella vendita di auto tra persone private ci sono alcuni punti da tenere presenti se non volete rimanere a piedi con il vostro veicolo. In questo articolo del blog il nostro esperto legale di AXA-ARAG vi svela cosa deve contenere un contratto di compravendita scritto e come potete tutelarvi dai difetti. Inoltre vi forniamo un modello di atto per l’acquisto della vostra auto d’occasione.
In caso di acquisto di un’auto da una persona privata è fondamentale prevedere un contratto di compravendita scritto, così da tutelare sia la parte venditrice, sia l’acquirente. Ecco i punti principali che dovrebbero essere riportati nel contratto.
Oltre a un contratto di compravendita inattaccabile ci sono anche altri elementi a cui prestare attenzione quando si acquista un’auto privatamente. Un controllo accurato del veicolo e un giro di prova in particolare sono essenziali per evitare brutte sorprese in futuro. Se possibile, portate con voi una persona esperta in grado di individuare immediatamente i difetti tecnici. Un buon contratto di compravendita vi tutela dal punto di vista legale, ma un accurato controllo dell’auto è comunque fondamentale.
Per motivi probatori è consigliabile stipulare un contratto di compravendita scritto . Specificate nel contratto le qualità promesse e controllate il documento punto per punto prima di firmarlo. Il contratto deve menzionare il veicolo con le sue caratteristiche più importanti, come la marca, il modello, il numero di telaio ecc.
Per l’acquisto di un veicolo usato non è prevista alcuna forma particolare. In linea generale, il contratto può essere concluso verbalmente o anche in forma tacita, ad esempio consegnando alla parte venditrice il denaro contante e ricevendo in cambio le chiavi dell’auto. Di seguito altre domande sull’acquisto di un’auto da parte di una venditrice o un venditore privato.
Al momento dell’acquisto di un’auto, chi la vende ha l’obbligo di rivelare i danni conseguenti a incidenti senza che ne venga fatta esplicita richiesta.Se a posteriori viene constatato che il veicolo acquistato ha subito un danno, fatta eccezione per danni di lieve entità come piccoli segni alla carrozzeria o alla vernice o un parafango graffiato, chi ha venduto il mezzo è citabile in giudizio. In questo caso l’acquirente può richiedere una riduzione di prezzo e una modifica del contratto.
La garanzia non è regolata dalla legge. La sua estensione è determinata dall’accordo tra le parti e risulta, ad esempio, dalle Condizioni generali. L’onere della prova dell’esistenza di un caso di garanzia spetta all’acquirente.
La garanzia nel contratto di compravendita può essere esclusa, limitata o estesa contrattualmente. L’esclusione o la limitazione della garanzia materiale non richiede alcuna forma speciale. È quindi anche possibile escludere tacitamente o implicitamente i diritti per difetti.
Secondo l’articolo 199 del Codice delle obbligazioni, è nullo qualunque patto che tolga o restringa l’obbligo della garanzia se chi vende ha dissimulato dolosamente a chi acquista i difetti della cosa. Il relativo onere della prova è a carico dell’acquirente. In linea generale, la prova è spesso impossibile da fornire. Le limitazioni generali di responsabilità o le clausole di esclusione della responsabilità non hanno effetto sulla responsabilità della parte venditrice per le caratteristiche specificamente garantite.
Un esempio di esclusione completa dei diritti di garanzia recita:
Non sufficiente, invece, è la formulazione:
Esclusione tacita e implicita:
Per un veicolo di seconda mano è consigliabile l’ispezione da parte di un ente indipendente prima dell’acquisto. Se il veicolo viene offerto senza garanzia e con un’esclusione di garanzia, nonché senza un controllo tecnico aggiornato, dovreste farlo ispezionare con più attenzione.
L’onere della prova spetta alla parte che rivendica i difetti, ovvero l’acquirente, per cui i costi di una verifica ulteriore sono a suo carico.
L’acquisto di un’auto d’occasione da persona privata può rappresentare un’alternativa conveniente a un veicolo nuovo. Ma per essere sicuri di fare un buon affare e di non avere brutte sorprese in futuro, ci sono alcuni elementi importanti da tenere a mente. Oltre all’emissione di un contratto di compravendita per l’auto, è fondamentale prepararsi accuratamente per evitare di incorrere poi in difetti nascosti e valutare correttamente il valore del veicolo. La check-list qui di seguito vi presenta i punti principali da tenere presenti.
Ricordate che un accurato controllo del veicolo e una formulazione chiara del contratto sono elementi essenziali affinché l’acquisto di un’auto da persona privata vada a buon fine.
Per l’acquisto di un’auto da persona privata non è prevista alcuna procedura prescritta dalla legge. Il contratto di compravendita può quindi essere stipulato anche oralmente o mediante quella che viene definita azione tacita. In questo caso l’acquisto ha validità giuridica quando si consegna il denaro alla parte venditrice e si riceve in cambio la chiave del mezzo. Tuttavia, per tutelarsi dal punto di vista giuridico si consiglia vivamente di stipulare un contratto di compravendita scritto. Se non si utilizza alcun contratto, sarebbe per lo meno necessario indicare tutti i punti importanti accordati per iscritto.
Nella pratica, il processo di acquisto si svolge spesso in questo modo: dopo aver visionato il veicolo, fatto un giro di prova e chiarito tutti i punti in sospeso si effettua il pagamento, in cambio del quale si consegnano le chiavi dell’auto e i documenti del veicolo. Idealmente quanto indicato dovrebbe avvenire insieme alla firma di un contratto di compravendita in cui sono riportati tutti gli elementi principali. A tal fine potete utilizzare il nostro modello di contratto di compravendita di un’auto.
La scelta di acquistare un’auto usata da persona privata o presso un concessionario dipende dalle vostre esigenze e priorità.
L’acquisto presso un autosalone offre quindi una tutela più elevata, mentre rivolgersi a una persona privata è spesso più conveniente, ma più rischioso. La scelta dipende dal livello di sicurezza che cercate e da quanto si è disposti a pagare.
Se il veicolo acquistato evidenzia un difetto rilevante o se non presenta alcune delle caratteristiche garantite nel contratto di compravendita («non incidentato», «non ammaccato») la garanzia legale prevede due possibilità.
Riduzione o risoluzione del contratto possono essere richieste soltanto se controllo del veicolo e reclamo per l’eventuale vizio vengono effettuati immediatamente. La contestazione, che deve contenere una descrizione precisa del difetto ed esprimere chiaramente la volontà di esercitare il diritto di garanzia, deve essere inviata alla parte venditrice tramite raccomandata non appena si giunge a conoscenza del vizio della cosa. Omettendo il controllo immediato del veicolo acquistato e/o il successivo reclamo per i vizi della cosa, le condizioni del veicolo si intendono tacitamente approvate e l’acquirente perde i propri diritti di ricorso in garanzia.
Ma dove finiscono i vizi «di lieve entità» e dove iniziano quelli «gravi»? È il giudice a stabilirlo. L’esperienza insegna che nei casi limite è molto difficile ottenere una risoluzione del contratto in tribunale. Di seguito ulteriori risposte alle principali domande relative ai difetti e alla garanzia.
Se è presente un difetto materiale, l’acquirente può invocare la garanzia per i vizi della cosa, l’errore sugli elementi essenziali del contratto o l’inganno deliberato (dolo).
Innanzitutto occorre chiarire se si tratta di un difetto. Ai sensi dell’art. 197 cpv. 1 CO, per difetto materiale si intende uno scostamento tra la situazione reale e quella auspicata. La parte venditrice è responsabile sia per l’assenza di caratteristiche espressamente garantite, sia per tutti i difetti che annullano o diminuiscono notevolmente il valore dell’auto o l’attitudine all’uso cui è destinata.
Chi vende il mezzo risponde anche se i difetti non erano noti (art. 197 cpv. 2 CO). In questo caso si tratta della cosiddetta responsabilità causale, vale a dire che la parte venditrice risponde anche se non può esserle imputata alcuna colpa.
In caso di difetti, la legge offre all’acquirente vari diritti: risoluzione del contratto di compravendita (redibizione), sconto sul prezzo d’acquisto (riduzione) e, se la parte venditrice è in difetto, risarcimento del danno. Viceversa, la legge non prevede alcun diritto a un intervento di miglioria ovvero a una riparazione, anche se può essere concordato. Ulteriori informazioni sono riportate nel box sottostante.
Oltre alla garanzia legale è possibile stipulare una garanzia su veicoli usati. Una garanzia per auto usate assicura all’acquirente il funzionamento ineccepibile di certe componenti di questi veicoli per un determinato periodo di tempo.
Nel solco di questa garanzia, il cliente ha diritto alla riparazione dei difetti. In linea generale, le condizioni di garanzia non prevedono tuttavia una riduzione del prezzo d’acquisto o la restituzione.
Nel caso di veicoli di seconda mano, le officine offrono solitamente la garanzia minima di tre mesi sulle parti del veicolo e sul lavoro eseguito. Se non lo fa, è meglio non acquistare il mezzo. Spesse volte viene anche proposta un’assicurazione di garanzia di un anno come complemento alla garanzia minima, ad esempio Quality1 o Mobile Garantie, il cui contenuto esatto varia da garage da garage. Sovente è dovuta una partecipazione ai costi. In proposito è senz’altro opportuno leggere attentamente le Condizioni generali.
Se si acquista un usato, in genere è lecito aspettarsi un veicolo in buono stato con cui viaggiare in sicurezza. Occorre però tenere sempre conto delle circostanze date come età, chilometraggio e prezzo del mezzo perché, se dopo l’acquisto e a dispetto di un’accurata verifica, il veicolo dovesse rivelare qualche difetto, sarà l’acquirente a dover intervenire rapidamente.
Se nel contratto di compravendita era stata pattuita una forma di garanzia, ci si può richiamare a tale diritto. Ma anche se la vendita non prevedeva alcuna forma di responsabilità della parte venditrice, l’acquirente gode comunque di una certa tutela: in Svizzera la garanzia legale si applica infatti a ogni transazione, quindi anche alla vendita di auto usate. In altre parole la parte venditrice è obbligata a consegnare un veicolo privo di difetti che ne pregiudichino l’utilizzo o ne riducano notevolmente il valore. Per altro l’obbligo di garanzia legale può essere escluso per contratto.
Se la garanzia non è stata esclusa, il difetto va contestato entro due o tre giorni dalla sua rilevazione. Il reclamo può essere sporto in modo informale, ma per motivi probatori consigliamo di effettuare la contestazione per raccomandata. I difetti andrebbero elencati quanto più dettagliatamente possibile.
Il reclamo deve includere l’intenzione (garanzia) e l’opzione (redibizione, riduzione, riparazione e sostituzione) che viene fatta valere.
Chi vende ha facoltà di modificare o persino di escludere completamente l’obbligo di garanzia legale nel contratto di compravendita. In questo modo si cerca spesso di escludere il diritto alla riduzione menzionato in precedenza (che consente di ottenere uno sconto in caso di vizio) e alla redibizione (risoluzione del contratto di compravendita). L’acquirente quindi non dovrebbe mai accettare un’esclusione totale dell’obbligo di garanzia legale. Se la parte venditrice non ci sente proprio da questo orecchio, forse è consigliabile riflettere meglio sull’acquisto.
Nel diritto di compravendita, per rettifica di un difetto si intende la rimozione del difetto da parte di chi vende l’auto o a sue spese. La legge non prevede alcun diritto dell’acquirente dell’auto a un intervento di miglioria.
Se tuttavia le due parti sono d’accordo, si può concordare una riparazione.