Sì, in qualità di committente dell'opera rispondete in molti casi per danni di cui altrimenti non risponde nessuno: ad esempio, di danneggiamenti all’edificio adiacente che non si possono attribuire a nessuna delle parti coinvolte, o se le imprese di costruzioni non rispondono. In queste situazioni solitamente onerose, l'assicurazione responsabilità civile del committente dell'opera vi tutela.
Di norma sì. La maggior parte delle aziende stipula soltanto un’assicurazione di responsabilità civile per imprese. Ma questa non paga in ogni caso per incidenti sul cantiere, oppure avvia solamente accertamenti e versa l'importo soltanto in caso di colpa e solo dopo un determinato periodo. Qui interviene l'assicurazione lavori di costruzione, che copre gli incidenti sul cantiere indipendentemente dalla causa e concede un anticipo per casi di responsabilità – non importa quanto tempo richieda il loro accertamento.
Con l'assicurazione responsabilità civile privata di AXA sono coperti lavori di rinnovo e di ristrutturazione fino a un importo di CHF 100 000. Verificate per quali edifici e fino a quale somma di costruzione la vostra assicurazione responsabilità civile privata copre danni che sono da ricondurre a progetti di costruzione.
Di norma no, poiché i lavori di costruzione sono già conclusi. Per edifici con un costo di costruzione fino a un massimo di CHF 5 milioni, tuttavia, presso AXA è integrata gratuitamente un'assicurazione di cose per stabili al valore totale, che si fa carico di questo genere di danni fino a sei mesi dopo la fine prevista dei lavori di costruzione.
Sì, se avete stipulato la copertura addizionale «Protezione giuridica per committenti di opere». Questa vi sostiene in caso di controversie concernenti difetti che vengono scoperti solo dopo la redazione del verbale di collaudo ovvero dopo la presa in consegna dell'immobile e che non erano individuabili già prima.