Un’eredità solleva spesso numerosi interrogativi di natura giuridica. A quali aspetti devo prestare attenzione affinché il mio testamento sia valido? Posso designare liberamente gli eredi del mio patrimonio? In quali casi posso rinunciare a un'eredità? E cosa succede con tutti gli effetti personali che nessuno vuole? Inoltre, la revisione che entrerà vigore il 1° gennaio 2023 apporterà importanti modifiche al diritto successorio svizzero per la prima volta dopo 100 anni.
La successione prevede al primo posto il coniuge superstite o il partner registrato superstite e i discendenti: figli, nipoti e bisnipoti.
Se il defunto non era coniugato o non aveva un partner registrato e neppure figli, ereditano i genitori o i loro discendenti, ad es. la sorella del defunto.
Se non esistono neppure i genitori e/o i loro figli, ereditano i nonni e/o i loro figli.
Se il testatore non lascia discendenti, l’eredità passa al cantone dove il defunto aveva eletto il suo ultimo domicilio. Oppure al comune designato come legittimato dalla legislazione del predetto cantone.
La porzione legittima è una quota garantita dell’eredità per i discendenti, i genitori, il coniuge o il partner registrato.
La quota libera, o anche porzione disponibile, è la parte della successione che non è soggetta ad alcuna protezione della porzione legittima e che pertanto può essere lasciata in eredità a propria discrezione.
Nel vostro testamento potete stabilire chi deve ricevere e quanto e quindi derogare alle quote ereditarie previste dalla legge. Tuttavia, la legge limita il vostro spazio di manovra attraverso le cosiddette porzioni legittime, statuendo di fatto che alcuni eredi hanno obbligatoriamente diritto a una determinata parte della quota ereditaria legale. Queste porzioni legittime vanno tenute in opportuna considerazione in sede di regolamentazione della successione. Potete disporre liberamente della parte rimanente della vostra eredità, nota comunemente come quota libera o anche porzione disponibile.
Oggi vige il principio della libertà di donazione: dopo la stipulazione di un contratto successorio le parti possono disporre liberamente del loro patrimonio. In altre parole: le donazioni effettuate dopo la stipulazione di un contratto successorio sono fondamentalmente ammissibili e sono impugnabili solo se muovono da un palese intento di nuocere.
Con il diritto riveduto si applica il principio del divieto di donazione, a significare che dopo la stipulazione di un contratto successorio le donazioni (tranne i regali occasionali) sono in linea generale impugnabili, a meno che il contratto successorio non le consenta espressamente.
Se avete già redatto un testamento, le nuove legittime si applicano automaticamente se nelle vostre disposizioni di ultima volontà non indicate quote, bensì «limitate alla porzione legittima» quanto attribuito a un erede.
Se non concordate con le nuove porzioni legittime, dovreste redigere ex novo il vostro testamento: o assegnate quote chiare senza menzionare la parola «porzione legittima», oppure specificate che la vecchia interpretazione deve mantenere la sua validità. Se nel vostro testamento parlate solo di «legittima», si applicheranno le nuove porzioni legittime.
Nota bene: non esiste alcuna soluzione transitoria. Se il testatore muore prima del 1° gennaio 2023, si applica il diritto successorio vigente. Se il decesso avviene il 1° gennaio 2023 o dopo questa data, vige il nuovo diritto successorio, a prescindere da quando è stato redatto il testamento o il contratto successorio.
In Svizzera esistono due forme testamentarie giuridicamente valide: il testamento olografo e il testamento pubblico.
Il testamento olografo è redatto di pugno, datato e firmato da voi. Al fine di evitare malintesi, vi consiglio caldamente di far verificare il testamento da un notaio, un avvocato o un esperto legale. Può eventualmente rivelarsi utile allegare al testamento un certificato medico attestante la vostra capacità di discernimento. In questo modo il vostro testamento non può essere dichiarato nullo, ad es. in caso di demenza.
Il testamento pubblico viene eretto insieme a un notaio – e autenticato da quest’ultimo nonché da altri due testimoni. I testimoni non possono essere legati a voi da vincoli di parentela e neppure essere designati beneficiari nel vostro testamento. Il testamento pubblico va infine depositato presso l’ufficio successioni o presso un notaio.
Un testamento può essere impugnato in presenza di vizi di forma: ad es. se manca la firma o la data oppure se il documento non è stato scritto di proprio pugno.
Oppure ancora se è dimostrabile che il defunto era incapace di disporre, se il testamento presenta un contenuto immorale o illecito – ad es. se viene prospettato un erede a condizione che il medesimo eserciti dapprima violenza fisica contro qualcuno – o se il diritto di disposizione viene travalicato, ad es. violando la regolamentazione della porzione legittima.
L’erede deve indicare l’eredità nella dichiarazione d’imposta e occorre altresì inviare un’ultima dichiarazione dei redditi per il defunto.
Si può rinunciare a un’eredità entro tre mesi dal decesso del testatore. È utile e opportuno se l’eredità è oberata, ovvero se anziché un patrimonio si ereditano debiti. Perché si possono ereditare anche crediti non ancora rimborsati, pagamenti rateali in essere o ipoteche.
Due consigli utili:
1. Non prendete possesso ovvero non sottraete alcun bene della successione o valore patrimoniale se non siete sicuri di voler accettare l’eredità, poiché se lo fate in seguito non potrete più rinunciare alla medesima: chi si ingerisce negli affari di una successione prima che la divisione ereditaria sia conclusa, ha automaticamente accettato l’eredità, anche se non lo ha esplicitamente dichiarato.
2. Se il termine di tre mesi non vi basta per la vostra dichiarazione di rinuncia all’eredità, dovreste chiedere per tempo una proroga.
Se rinuncia all’eredità, al suo posto subentrano i prossimi eredi legittimi in Svizzera. Se tutti gli eredi legittimi del prossimo grado rinunciano alla successione del testatore, al loro posto non subentrano altri eredi. Nella fattispecie l’eredità viene liquidata dall’ufficio dei fallimenti, in quanto si presume che la successione sia oberata.
In qualità di erede sarebbe opportuno che si facesse rapidamente un’idea della situazione finanziaria del defunto, dato che risponde dei debiti con il suo patrimonio personale.
Se accetta l’eredità, da solo o insieme a una comunione ereditaria (ad es. i suoi fratelli e sorelle), gli oggetti che nessuno vuole possono essere venduti, donati o smaltiti. In caso di procedura di fallimento a carico della successione, l’ufficio dei fallimenti decide sulla destinazione dei beni del defunto.
I contratti strettamente personali si estinguono con il decesso, ad es. un contratto di lavoro. In caso di decesso alcuni contratti, come ad es. quelli di locazione, possono essere disdetti con diritti esclusivi: se il locatario decede, i suoi eredi hanno la possibilità di disdire il contratto con il preavviso legale per il prossimo termine utile. Tutti gli altri contratti passano agli eredi.
Un legatario non ha alcuna posizione nell’asse ereditario, in quanto non appartiene alla comunione ereditaria. Questa persona ha unicamente diritto, nei confronti degli eredi, al versamento o alla consegna del legato, senza trascurare che un legatario non risponde dei debiti di una successione.
Le spese funebri cadono sulla massa successoria. L’obbligo giuridico è tuttavia ottemperato con la preparazione una tantum della tomba. Non bisogna occuparsi sul lungo periodo della manutenzione della tomba o sostenere i costi della stessa.
Sono obbligazioni per le quali gli eredi rispondono nei confronti dei creditori della successione. Possono essere i costi dell’impresa di pompe funebri, ma anche fatture insolute di un artigiano – o altri debiti.
Le spese funebri rientrano tra gli obblighi dei parenti prossimi che esulano dal decesso. Anche se di fatto hanno rinunciato all’eredità.
I superstiti devono sostenere le spese per il funerale, la sepoltura e la tomba attingendo alla successione.
Qualora la successione non coprisse le spese funebri, rispondono gli eredi diretti: coniuge, partner registrato, figli e genitori. Queste spese rientrano infatti tra gli obblighi dei parenti prossimi che trascendono il decesso. Anche se di fatto hanno rinunciato all’eredità.
Buono a sapersi: Alcuni comuni svizzeri si fanno carico delle spese di sepoltura se il patrimonio ereditario non è sufficiente a coprirle. In questo caso i superstiti devono presentare una richiesta e non sono legittimati a incaricare di persona l’impresa di pompe funebri, altrimenti devono sostenere i rispettivi costi.
Se il decesso è causato da un infortunio, l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni (ad es. la Suva) si assume una parte delle spese funebri.
Cremazione, inumazione e tumulazione.