16.05.2023
In tema di imposte e rendita AVS le coppie sposate sono più svantaggiate rispetto alle coppie in concubinato, ma grazie al matrimonio godono di migliori prestazioni in caso di decesso del partner. L'assicurazione di protezione giuridica AXA-ARAG è confrontata con un numero crescente di richieste su questo argomento.
Lo scorso anno l’assicurazione di protezione giuridica AXA-ARAG ha ricevuto il 15 per cento in più di richieste d’informazioni sulle unioni di fatto rispetto all'anno precedente. «Notiamo che l'argomento è più presente rispetto al passato. Spesso ci viene chiesto se sia finanziariamente conveniente sposarsi», dichiara Tamara Bozinovic-Brons, avvocata presso AXA-ARAG. Ai clienti è nota perlopiù la cosiddetta «penalizzazione fiscale del matrimonio», ossia il fatto che in virtù della progressione fiscale le coppie coniugate spesso pagano imposte più alte di quelle non sposate. «Tuttavia, il matrimonio comporta altre differenze ancora con ricadute finanziarie di cui si parla meno», precisa Tamara Bozinovic-Brons.
Le coppie che vivono in concubinato sono avvantaggiate rispetto a quelle sposate non solo sotto il profilo fiscale, bensì anche in ordine all’AVS dopo il pensionamento. Le coppie non sposate infatti hanno diritto alla rendita massima AVS fino a 29 400 franchi per persona, per cui insieme ricevono fino a 58 800 franchi all’anno. Per le persone coniugate, invece, la somma delle due rendite singole non può essere superiore al 150 per cento della rendita massima per le persone sole. Con l’atto di matrimonio la rendita massima AVS annua scende quindi a 44 100 franchi, per cui le coppie di coniugi perdono ogni anno fino a 14 700 franchi.
Le coppie coniugate sono invece meglio tutelate in caso di decesso di uno dei due coniugi, e precisamente sia nel 1° e 2° sia anche nel 3° pilastro. Il coniuge superstite riceve infatti prestazioni per i superstiti del 1° pilastro, ossia l’AVS. Coloro che convivono in regime di concubinato restano invece in questo caso a bocca asciutta e nel 1° pilastro non possono designarsi l’un l’altro come beneficiari nemmeno con un testamento. Il coniuge superstite riceve dal 2° pilastro, ovvero la cassa pensione, una rendita per i superstiti o almeno un’indennità unica in capitale. «Le coppie non sposate possono designare il partner come beneficiario in un testamento, ma il fatto di poter percepire prestazioni della cassa pensione dipende dal regolamento della cassa stessa», aggiunge Tamara Bozinovic-Brons. Peraltro, una simile clausola beneficiaria può anche essere subordinata a determinate condizioni, come ad esempio la convivenza in una comunione domestica per una durata di cinque anni.
Anche per il pilastro 3a occorre adottare misure specifiche. Il coniuge superstite è in ogni caso il primo beneficiario, mentre nel regime di concubinato il denaro viene solitamente ripartito tra il partner superstite e i discendenti, purché la persona defunta non abbia modificato l'ordine dei beneficiari. Nel quadro della clausola beneficiaria per il pilastro 3a vanno inoltre tenute in opportuna considerazione le condizioni di legge. Viceversa, nel caso del pilastro 3b il beneficiario può essere designato liberamente, tenendo conto delle porzioni legittime.
L’atto di matrimonio è utile anche in materia successoria, poiché a differenza del matrimonio il regime di concubinato non prevede alcuna pretesa ereditaria legale, a significare che le coppie non sposate devono favorirsi reciprocamente ovvero designarsi l’un l’altro come beneficiari nel testamento, pena la perdita della quota ereditaria. Al riguardo, occorre tenere conto delle porzioni legittime prescritte dalla legge. Se da un lato la situazione successoria delle coppie di fatto può essere migliorata con opportune disposizioni, dall'altro permangono gli svantaggi associati all’imposta sulle successioni che non possono essere modificati per via testamentaria. Nella maggior parte dei cantoni, le coppie in concubinato sono infatti soggette all'imposta sulle successioni e sulle donazioni, mentre le coppie sposate ne sono generalmente esenti. L’onere fiscale varia tuttavia da cantone a cantone.
«A conti fatti non è possibile affermare inequivocabilmente quale delle due forme di vita offra più vantaggi nella prospettiva finanziaria. L'importante è chinarsi sulla questione ed essere consapevoli delle differenze», conclude Tamara Bozinovic-Brons.
Con un volume di premi di 141,4 milioni di franchi e un organico di circa 250 collaboratrici e collaboratori, AXA-ARAG è uno degli assicuratori di protezione giuridica leader in Svizzera. Società affiliata indipendente di AXA, AXA-ARAG si fa carico delle spese in casi giuridici per la sua clientela. Avvocati, giuristi e specialisti di comprovata esperienza offrono la loro consulenza ai clienti in questioni giuridiche e li affiancano fino alla conclusione del caso.