Dopo nove anni trascorsi sui banchi di scuola, con l'apprendistato i giovani iniziano un nuovo capitolo della loro vita. Nel percorso verso il mondo lavorativo però, i sedicenni non incontrano solo sfide entusiasmanti, bensì anche numerose regole, domande o incertezze mai affrontate prima.
La legge prevede che l'orario massimo di lavoro giornaliero di un apprendista di età inferiore ai 18 anni non può essere superiore a quello degli altri collaboratori dell'azienda e non può superare le 9 ore (compresi gli straordinari). Queste 9 ore massime devono essere prestate in un arco di tempo di 12 ore.
Sì, anche un apprendista può essere tenuto a prestare ore suppletive, ma solo nella misura in cui esse siano motivate da esigenze aziendali, fermo restando che in linea generale l'azienda deve fare ogni sforzo possibile per evitare gli straordinari.
Per gli apprendisti vale lo stesso discorso che si fa per i dipendenti «normali»: le ore di lavoro straordinario devono essere compensate con un periodo di riposo di durata equivalente o retribuite con un supplemento del 25 per cento.
In linea di principio è tuttavia auspicabile, soprattutto per gli apprendisti, che le ore supplementari vengano compensate. È importante che sia assicurato un riposo sufficiente e che gli apprendisti abbiano modo di concentrarsi sulla loro formazione.
Secondo il Codice delle obbligazioni, fino all’età di 20 anni compiuti l’azienda formatrice deve accordare all’apprendista 25 giorni di vacanza per anno di tirocinio, ovvero cinque settimane. Gli apprendisti di età superiore hanno diritto ad almeno quattro settimane.
L’azienda formatrice è legittimata a decurtare il salario in particolare in caso di assenze ingiustificate. In altre parole: se l'apprendista si assenta dal lavoro senza giustificati motivi (come ad esempio un ritardo del treno o un guasto all'auto), deve mettere in conto che il tempo perso venga detratto dal salario.
Sì, in linea generale l’azienda formatrice può esigere che le visite dentistiche siano fissate in un orario marginale o al di fuori dell'orario di lavoro. Tuttavia, in caso di questioni personali urgenti il datore di lavoro deve consentire ai dipendenti/apprendisti di occuparsene durante l'orario di lavoro,
a condizione però che tali visite mediche non possano essere effettuate al di fuori dell'orario di lavoro. Ne è un esempio un’odontalgia acuta che richiede un trattamento immediato e che quindi non può ammettere indugi.
Dipende. Perché un'azienda sia autorizzata a formare apprendisti, è imperativo che nell’impresa sia impiegata una persona che possieda le necessarie conoscenze professionali e qualità personali. Il numero di apprendisti che questa persona può seguire e formare contemporaneamente è definito nell’ordinanza sulla formazione professionale della relativa professione. Di regola è previsto un formatore professionale per apprendista.
In questo caso, è consigliabile parlare con la persona di riferimento. Ove necessario – ma possibilmente solo in un secondo momento – è indicato coinvolgere anche il capo. Se non si riesce a trovare una soluzione, occorre rivolgersi alla Divisione della formazione professionale, in modo da assicurare che l’apprendista riceva un’adeguata formazione professionale.
Il contratto di tirocinio è una forma particolare di contratto di lavoro. Contrariamente al contratto individuale di lavoro, non è la prestazione lavorativa retribuita ad essere l’elemento determinante del contratto, bensì la formazione; il lavoro funge «solo» da mezzo per raggiungere il fine, ovvero la formazione.
In linea generale, il «salario» deve essere regolato nel contratto di tirocinio. Tuttavia, poiché in questo rapporto contrattuale l’enfasi non è posta sulla prestazione lavorativa retribuita, bensì sulla formazione, si può teoricamente concordare che non venga corrisposta alcuna retribuzione. Un simile accordo dovrebbe però essere esplicitamente disciplinato nel contratto.
Come menzionato poc’anzi, per le aziende di tirocinio non vige alcun obbligo di versare un salario, motivo per cui possono sostanzialmente stabilire a loro discrezione l'ammontare della retribuzione.
Nella realtà pratica tuttavia, numerose categorie sono riunite in associazioni. Queste associazioni professionali rilasciano solitamente raccomandazioni sull’ammontare del salario di apprendista nei singoli anni di tirocinio. Le raccomandazioni vengono solitamente tenute in debita considerazione al momento di definire il salario.
Chiunque desideri ottenere informazioni prima di firmare il proprio contratto di tirocinio, può rivolgersi all’associazione di categoria competente. Le informazioni sono disponibili anche online.
A norma di legge, il periodo di prova per i contratti di tirocinio non può essere inferiore a un mese e non può superare i tre mesi. L’azienda può definire a sua discrezione la durata all’interno di questo range. Se non viene stabilito nulla a tal merito, per legge il periodo di prova è di tre mesi. In casi eccezionali, prima della scadenza il periodo di prova può anche essere esteso fino a sei mesi, previa approvazione delle autorità cantonali.
Durante questo periodo il contratto può essere disdetto da entrambe le parti con un preavviso di sette giorni.
Il rapporto di tirocinio si regge sul contratto di tirocinio, che disciplina almeno la tipologia e la durata della formazione, il salario, il periodo di prova come pure l’orario di lavoro e le ferie.
Durante il periodo di prova, il contratto di tirocinio può essere rescisso da entrambe le parti in qualsiasi momento con un preavviso di sette giorni civili. Tuttavia, anche i contratti di tirocinio sono soggetti all'obbligo di comunicare per scritto i motivi della risoluzione, se richiesto, senza trascurare che la parte che rescinde il contratto è tenuta a informare senza indugio la Divisione della formazione professionale.
No. Per essere giuridicamente valido, un contratto di tirocinio va stipulato per scritto. Inoltre, il contratto deve contenere almeno le seguenti informazioni di base: chi sono le due parti, la tipologia e la durata della formazione, il salario, il periodo di prova come pure l’orario di lavoro e le ferie.
Se questi punti sono inclusi e vi è una volontà reciproca e condivisa in ordine ai medesimi, il contratto di tirocinio è legalmente valido.
Il contratto di tirocinio è un contratto a tempo determinato. In altre parole: il contratto termina alla scadenza della durata convenuta, ovvero alla fine del tirocinio. Il contratto termina anche qualora l'apprendista non superi gli esami finali di tirocinio e sia necessario un altro anno di apprendistato per completare la formazione. In questo caso le parti devono concordare per scritto come procedere, ossia stipulare un nuovo contratto per un altro anno di apprendistato.
Sì. Poiché un minore ha una capacità d'agire limitata, per essere valido il contratto deve essere firmato anche dal rappresentante legale, ossia dal detentore dell’autorità parentale. Di norma, tuttavia, in caso di genitori che esercitano l’autorità parentale congiunta è sufficiente la firma di un solo genitore.
No, sotto il profilo puramente giuridico per i minori il contratto di tirocinio è valido solo se è firmato anche dai rappresentanti legali, ossia i genitori. Se i genitori rifiutano di firmarlo, il giovane non potrà iniziare il tirocinio.
Una volta compiuti i 18 anni, il giovane sarà tuttavia libero di scegliere quale apprendistato cominciare. Ecco perché è consigliabile che i genitori tengano in seria considerazione e sostengano i figli capaci di discernimento nella loro scelta professionale, al fine appunto di consentire loro il migliore ingresso possibile nella vita adulta.
Sì, anche gli apprendisti devono osservare i codici di abbigliamento.
Di solito, le norme relative all'abbigliamento professionale vengono emanate nella forma di direttive scritte. Ciò significa che il datore di lavoro definisce unilateralmente il contenuto e se occorre può anche modificarlo, di nuovo unilateralmente. I limiti di questo potere normativo risiedono nella buona fede, nella tutela della personalità dei collaboratori, nel diritto imperativo come pure in altri accordi come ad esempio i contratti collettivi.
Espresso con altre parole: il potere normativo finisce quando le disposizioni assumono carattere vessatorio o quando esistono già norme/disposizioni che prevalgono su una direttiva.
Agli effetti pratici, ciò implica che, ad esempio, nei settori a contatto con i clienti e in cui avere un aspetto e un comportamento serio è importante, è ammissibile il divieto di indossare minigonne o l'obbligo di indossare un completo.
Come anticipato, le disposizioni sull’abbigliamento sono spesso definite mediante direttive.
Il dipendente – e questo si applica anche agli apprendisti – è fondamentalmente tenuto ad attenersi alle direttive legittime del datore di lavoro. Se non lo fa, il datore di lavoro può intervenire con un ammonimento o una reprimenda. In caso di violazioni ripetute o molto gravi, è ipotizzabile anche la disdetta immediata del rapporto di lavoro.
La disdetta del contratto di tirocinio da parte dell’azienda formatrice prevede tuttavia una particolarità. Prima di procedere al licenziamento, l’azienda deve concedere all’apprendista il diritto di essere ascoltato. Ciò significa che l’apprendista deve avere la possibilità di prendere posizione, e se è ancora minorenne, vanno ascoltati anche i rappresentanti legali. Una disdetta senza la preventiva audizione dell'apprendista non è valida.
In linea generale, gli apprendisti sono responsabili dei danni che hanno causato al datore di lavoro intenzionalmente o per negligenza. Il grado di responsabilità (e quindi, in una certa misura, anche l'entità del risarcimento) viene valutato secondo la gravità della colpa, motivo per cui va sempre considerato il caso specifico.
Per gli apprendisti occorre anche considerare se in ordine all’atto dannoso erano disponibili le conoscenze necessarie e se l’assistenza/supervisione era sufficiente e garantita.
Per il quesito della responsabilità è inoltre di cruciale importanza sapere quale rischio è associato alla professione medesima. Sulla base di questi criteri, si stabilisce a seguire se e in che misura esiste una responsabilità nel caso specifico.
Relativamente al rapporto di tirocinio, il Codice delle obbligazioni statuisce che una risoluzione immediata per «cause gravi» può essere data se:
Questo elenco non è esaustivo, per cui sono ipotizzabili anche altri motivi che giustifichino la risoluzione immediata.
In caso di disdetta da parte dell’azienda formatrice occorre inoltre tenere presente che l’apprendista deve essere ascoltato preventivamente (cosiddetta concessione del diritto di essere ascoltato) prima che l’azienda formatrice pronunci la disdetta immediata. Se l’apprendista non è ancora maggiorenne, deve essere ascoltato anche il rappresentante legale. Se gli apprendisti, ed eventualmente i loro genitori, non vengono ascoltati, la risoluzione è nulla.
Nella realtà pratica, i contratti di tirocinio vengono spesso disdetti dall'azienda in caso di mancato superamento degli esami della scuola professionale, di palese cattiva condotta sul posto di lavoro o se non vi è alcuna realistica prospettiva che l’apprendista porti a termine il tirocinio.
In linea generale vale quanto segue: gli apprendisti che soddisfano i requisiti dell’azienda formatrice e della scuola professionale possono frequentare corsi facoltativi senza alcuna detrazione salariale. La partecipazione ai corsi deve essere tuttavia concordata con l’azienda formatrice. Se l'apprendista e l'azienda non riescono a trovare un accordo, è l'autorità cantonale a decidere. I corsi facoltativi devono tuttavia essere organizzati in modo che la loro frequentazione non sia di palese ostacolo alla formazione professionale pratica. La loro durata non può superare, durante l’orario di lavoro, mediamente una mezza giornata alla settimana.
Tuttavia, se l'apprendista deve fare affidamento su corsi di sostegno e la riuscita dell'apprendistato è a rischio, non ha alcun diritto di frequentare corsi facoltativi.
Per quanto riguarda la maturità professionale, l'azienda formatrice deve dare il proprio consenso alla frequentazione delle relative lezioni nel contratto di tirocinio, Ciò significa che è l’azienda a decidere se offrire o meno un contratto di tirocinio che permetta di conseguire la maturità professionale. Se l'apprendista vuole ottenere la maturità professionale in concomitanza con il lavoro, deve quindi cercare un posto di tirocinio in un’azienda formatrice che glielo consenta.
Se il rendimento sul lavoro e a scuola è soddisfacente, in genere gli apprendisti sono autorizzati a frequentare lezioni facoltative in ragione di al massimo mezza giornata a settimana.
Il contratto di tirocinio è una forma particolare di contratto di lavoro. Contrariamente al contratto individuale di lavoro, non è la prestazione lavorativa retribuita ad essere l’elemento determinante del contratto, bensì la formazione. Il lavoro funge «solo» da mezzo per raggiungere il fine, ovvero la formazione, quindi l’apprendista ha il diritto di ricevere una formazione professionale adeguata.
Nell'ambito del contratto di tirocinio l'apprendista deve in particolare svolgere lavori utili alla formazione nel suo ambito specialistico. Le mansioni ausiliarie sono quindi consentite se legate alla professione e alla formazione. Tuttavia, se viene svolto solo un lavoro ausiliario, l'apprendista dovrebbe discuterne con il formatore professionale preposto o il superiore.
Se non si riesce a trovare una soluzione, occorre coinvolgere la Divisione della formazione professionale affinché l'apprendista riceva una formazione adeguata nella sua azienda di tirocinio.
Come qualsiasi altro dipendente, anche un apprendista è investito dell’obbligo di prestare lavoro e di fedeltà, per cui è tenuto a seguire le direttive legittime del datore di lavoro. Tuttavia, nell'ambito dell'obbligo di fedeltà gli apprendisti non sono tenuti a seguire istruzioni non conformi al contratto, illecite o immorali. Le direttive che sembrano semplicemente inadeguate nell’ottica dell'apprendista devono tuttavia essere seguite.
Se l'apprendista viola una legittima direttiva dell'azienda formatrice, di solito si applicano dapprima misure disciplinari, tra le quali rientrano per esempio ammonimenti e reprimende. Il rapporto di tirocinio può essere disdetto in caso di violazioni ripetute o molto gravi.
Durante l'apprendistato e alla scadenza del periodo di prova, la risoluzione del contratto di tirocinio è possibile solo nelle due fattispecie illustrate di seguito.