La mia nuova relazione ha delle conseguenze sulla situazione assicurativa dei miei figli? Come devo regolarmi da un punto di vista assicurativo nel caso in cui i miei figli trascorrano con me solo il fine settimana? In ambito assicurativo il modello familiare patchwork comporta alcune problematiche.
Consigliamo alle famiglie di questo tipo di avere le normali assicurazioni: mobilia domestica, responsabilità civile, complementari malattie (ad es. un’assicurazione cure dentarie) e anche un’assicurazione in caso d’incapacità di guadagno se uno o entrambi i genitori esercitano un’attività indipendente. A integrazione di un testamento raccomandiamo, per la copertura della famiglia allargata, un’assicurazione sulla vita in cui si può designare liberamente il beneficiario o i beneficiari e l’entità del lascito.
Consigliamo alle famiglie allargate di controllare quali sono le persone assicurate in ognuna delle loro polizze. Molte condizioni di assicurazione coprono una «famiglia» al domicilio comune. Se vi è un figlio nato da una precedente relazione che ha il domicilio principale presso l’altro genitore biologico, occorre eventualmente inserirlo nella polizza, a meno che non sia già integralmente coperto dalla polizza dell’altro genitore biologico. Per proteggersi, è necessario verificare per ogni componente della famiglia allargata se è compreso in una delle polizze in corso o se lo si deve aggiungere.
Per quanto riguarda la clausola beneficiaria, molte famiglie allargate conoscono esclusivamente le possibilità testamentarie. Eppure anche nel 2° e nel 3° pilastro vi sono varie opzioni di copertura, ma gran parte degli interessati le ignora. Ogni cassa pensione ha il proprio regolamento e quindi la designazione dei beneficiari in caso di decesso è disciplinato in modo diverso.
Quando i nuclei familiari si riuniscono si devono assolutamente rivedere le somme assicurate. Questo per essere sicuri che anche le suppellettili apportate nella famiglia allargata (ad es. televisore, vestiti, impianto stereo e cellulare) siano assicurate. Si raccomanda inoltre di riesaminare almeno ogni tre anni la situazione effettiva e le somme assicurate facendo eventualmente degli adeguamenti.
Un altro punto cruciale è l’assicurazione cure dentarie per i propri figli. A questo proposito è necessario effettuare la stipulazione quando il bambino è piccolo, perché a quell’età non sono ancora note patologie pregresse o difetti ortodontici. In caso di separazione, un’assicurazione cure dentarie sottoscritta precedentemente non dovrebbe essere disdetta e stipulata di nuovo. Altrimenti si corre il rischio che l’insorgenza di (nuove) patologie o l’esistenza di difetti ortodontici noti vengano considerati antecedenti al contratto.
Per quanto riguarda la clausola beneficiaria, molte famiglie allargate conoscono esclusivamente le possibilità testamentarie. Eppure anche nel 2° e nel 3° pilastro vi sono varie opzioni di copertura, ma gran parte degli interessati le ignora.
Se una coppia convive di fatto, si consiglia di chiarire per tempo la questione della previdenza per la vecchiaia. In questo ambito occorre prestare attenzione a una serie di punti concernente i tre pilastri: previdenza statale AVS, previdenza professionale LPP e previdenza privata.
AVS (1° pilastro): le coppie non sposate percepiscono la rendita AVS in modo individuale, indipendentemente dall’unione domestica. In caso di decesso i conviventi non hanno lo stesso diritto alla rendita per vedovi o per vedove riconosciuto ai coniugi. Pertanto deve essere garantito per entrambi i conviventi il versamento continuativo dei contributi AVS. Se uno dei due genitori penalizza la propria previdenza per dedicarsi alla casa e ai figli, l’altro genitore che svolge un’attività lavorativa dovrebbe mostrarsi solidale facendosi carico dei contributi previdenziali. Le lacune dovute all’accudimento dei figli vengono eventualmente colmate dagli accrediti per compiti educativi AVS.
LPP (2° pilastro): a differenza da quanto succede per le coppie sposate, gli averi accumulati nella cassa pensione dalle coppie non sposate durante il periodo trascorso insieme non vengono suddivisi in caso di separazione. Solo in caso di decesso i partner superstiti possono usufruire delle prestazioni LPP, benché non sia un diritto sancito dalla legge. Gli istituti di previdenza che corrispondono le cosiddette rendite per conviventi spesso richiedono, per poterle versare, un periodo minimo di convivenza o l’autorità parentale sui figli in comune. Per tutelarsi in questa evenienza si consiglia di notificare il prima possibile l’unione domestica alla cassa pensione. Contemporaneamente si può stipulare un contratto di concubinato da produrre come prova all’occorrenza. Alcune casse pensione pagano volontariamente, se sono soddisfatti determinati presupposti, una rendita anche ai figli adottivi ed elettivi. È necessario chiarire le diverse condizioni e designarsi reciprocamente come beneficiari.
3° pilastro: come descritto sopra, in caso di decesso il 1° e il 2° pilastro sono adatti solo in parte a proteggere una convivenza. Consigliamo quindi di avvalersi di una consulenza previdenziale per trovare insieme all’esperto una soluzione ottimale e personalizzata. In generale si possono fare alcune considerazioni. Nella previdenza vincolata 3a, che gode di agevolazioni fiscali, la legge prevede un ordine di priorità degli aventi diritto che, per le coppie non sposate, colloca al primo posto i figli biologici, seguiti dal partner e dagli altri familiari. Per definire chiaramente la situazione che si verrebbe a creare in caso di decesso, occorre stabilire in vita l’ordine dei beneficiari e quindi la linea di successione per il capitale 3a presso l’ente previdenziale. La previdenza libera (pilastro 3b) è particolarmente indicata per i conviventi. Risparmi, conti bancari, assicurazioni sulla vita, obbligazioni, investimenti monetari, azioni, fondi d’investimento o abitazioni di proprietà: per garantire una copertura finanziaria reciproca possono essere utilizzati tutti questi strumenti che permettono di indicare liberamente il beneficiario o i beneficiari, fatta eccezione per le porzioni legittime. Il tipo e l’ammontare del beneficio devono essere fissati nella clausola beneficiaria che viene comunicata in forma scritta all’assicuratore. Per coerenza, si dovrebbero inserire tali specifiche anche nel testamento.
Per la copertura delle coppie non sposate si raccomanda di sottoscrivere un contratto di concubinato in cui si devono precisare i seguenti punti:
Per il caso di decesso è consigliabile redigere un testamento in cui, oltre ai figli biologici, si tenga conto anche del partner ed eventualmente, se desiderato, dei suoi figli. Tuttavia solo una piccola parte del patrimonio può essere liberamente destinata in eredità, poiché i figli biologici ricevono sempre una porzione legittima fissa. È però possibile che i figli biologici concludano un contratto successorio o un contratto di rinuncia all’eredità, consentendo così che tutti i beneficiari designati dal defunto ricevano la quota loro assegnata. Come menzionato in precedenza, conviene eventualmente stipulare un’assicurazione sulla vita.
In caso d’infortunio o d’impossibilità a conseguire un reddito da parte di uno dei conviventi, un’assicurazione in caso d’incapacità di guadagno serve a far sì che la famiglia allargata possa mantenere il tenore di vita abituale.
Per quanto concerne tutte le altre assicurazioni, in caso di separazione o di decesso è necessario verificare le varie polizze in corso adeguandole alla nuova situazione.