Chi desidera vendere casa dovrebbe tenere presente che gli importi prelevati anticipatamente dalla cassa pensione vanno rimborsati. Ma quando e perché farlo? E in che modo avviene il rimborso? In questo articolo del blog si trovano tutte le risposte.
I tempi cambiano e a volte la vita prende una piega inaspettata. Un giorno vi rendete conto che la vostra casa o il vostro appartamento non sono più adeguati alla vostra situazione attuale. Una vendita è la soluzione più ovvia. Attenzione però: se a suo tempo avevate prelevato anticipatamente fondi dal 2° pilastro, ora dovete rimborsarli alla cassa pensione. Vi sono tuttavia alcune eccezioni.
A prescindere da dove è depositato, il capitale di previdenza serve a garantire la vostra previdenza. Se nell’ambito della promozione della proprietà d’abitazioni prelevate anticipatamente fondi dalla cassa pensione, nel registro fondiario viene iscritta una cosiddetta restrizione del diritto di alienazione. Ciò significa che, in caso di futura vendita dell’immobile, l’importo del prelievo anticipato dovrà essere rimborsato all’istituto di previdenza. Altrimenti potreste finire per ritrovarvi senza casa e senza cassa pensione, situazione che il legislatore vuole evitare.
Si ha l’obbligo di rimborsare il capitale previdenziale non appena vengono meno le condizioni per il prelievo anticipato. Ciò vale sia in caso di vendita dell’abitazione di proprietà, sia in caso di trasformazione della destinazione d’uso: Forse non desiderate più abitare nella vostra casa o nel vostro appartamento, bensì affittarlo.
Ma vi sono anche delle eccezioni. In questi casi non vi è alcun obbligo di rimborso:
Sì, finché non è subentrato alcun caso di previdenza (raggiungimento dell’età di riferimento, invalidità o decesso) potete rimborsare il capitale prelevato. Si deve tuttavia tenere conto di un contributo minimo di CHF 10 000. Se l’importo residuo è inferiore, il rimborso deve essere effettuato in una rata unica. Naturalmente, il principale vantaggio di un rimborso consiste nel fatto che le prestazioni assicurate vengono aumentate in misura corrispondente.
Per il rimborso delle imposte vige un termine di 3 anni a partire dall’avvenuto rimborso del prelievo anticipato. Trascorso infruttuoso questo termine si estingue il diritto al rimborso.
Le imposte pagate sul prelievo anticipato vengono rimborsate. Per disporre il rimborso delle imposte dovete presentare innanzitutto una richiesta scritta alle autorità fiscali cantonali che vi comunicheranno poi a quale autorità cantonale inviare i documenti sottoelencati:
Al momento del rimborso non si applica alcun interesse; il rimborso non può essere dedotto dal reddito imponibile.