Se il capitale proprio disponibile non è sufficiente per finanziarie la proprietà abitativa, un prelievo anticipato o una costituzione in pegno degli averi del 2° pilastro rappresentano un’alternativa interessante. La promozione della proprietà abitativa può essere la chiave di volta per le proprie esigenze di finanziamento, a condizione che le conseguenze siano sostenibili.
Posso utilizzare gli averi della cassa pensione per comprare casa? Se sì, a quali condizioni? Sono queste le domande che si pongono le persone che sognano di avere una casa di proprietà in Svizzera. Di norma la risposta è «sì». Una decisione di questa portata si ripercuote tuttavia sulla vostra situazione previdenziale. Valutate quindi attentamente tutti gli aspetti per capire qual è la soluzione per voi ottimale. Siamo al vostro fianco per aiutarvi.
Il criterio decisivo per il prelievo anticipato degli averi di previdenza ai fini della proprietà abitativa è l’uso proprio. In Svizzera il capitale di previdenza può essere quindi impiegato per le seguenti finalità:
Gli averi della previdenza professionale non possono invece essere utilizzati per i seguenti scopi:
La Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) offre alle persone assicurate due possibilità per finanziare l’acquisto della proprietà abitativa ad uso proprio:
Sia che si opti per un prelievo anticipato oppure per una costituzione in pegno, entrambe le soluzioni presentano vantaggi e svantaggi. Il fattore decisivo per la scelta è costituito dalla vostra situazione personale e dalle vostre esigenze di sicurezza.
Gli averi prelevati anticipatamente dalla cassa pensione possono essere utilizzati come capitale proprio per l’acquisto di un’abitazione, con una conseguente riduzione dell’onere ipotecario. Di pari passo diminuiscono tuttavia anche gli interessi debitori fiscalmente deducibili dal reddito imponibile. Soprattutto, il prelievo anticipato dell’avere di previdenza comporta tuttavia anche determinati rischi: un divorzio, una malattia o la perdita del posto di lavoro potrebbero obbligarvi a vendere la vostra casa a un valore inferiore a quello effettivo. Poiché in questo caso gli averi prelevati dalla cassa pensione devono essere rimborsati integralmente, una situazione del genere potrebbe farvi scivolare in una situazione di difficoltà finanziaria. Inoltre un prelievo anticipato si traduce di norma in una riduzione delle prestazioni di vecchiaia e di rischio. Si delinea quindi il pericolo concreto di una lacuna previdenziale, a meno che riusciate a mettere di nuovo da parte il capitale utilizzato e rimborsare più avanti il prelievo effettuato. Per compensare le prestazioni più basse erogate dalla cassa pensione in caso di decesso e di invalidità è consigliabile stipulare un’assicurazione di rischio.
L’importo minimo possibile per un prelievo anticipato ammonta a CHF 20 000. L’importo massimo varia invece a seconda dell’età:
Ai sensi di legge, il termine ultimo per un prelievo anticipato è fissato a tre anni prima dell’età del pensionamento ordinario. Presso AXA, invece, il piano di previdenza stabilisce che il prelievo anticipato dal 2° pilastro è possibile addirittura fino al raggiungimento dell’età pensionabile.
I prelievi anticipati vengono notificati all’Amministrazione federale delle contribuzioni automaticamente entro 30 giorni. In via generale, l’imposta applicata al prelievo anticipato viene calcolata separatamente dagli altri redditi. Per informazioni più dettagliate sulla tassazione è opportuno rivolgersi all’ufficio di tassazione del luogo di domicilio.
Con la costituzione in pegno il vostro capitale di previdenza rimane nella cassa pensione. Per la vostra banca la costituzione in pegno rappresenta però una garanzia aggiuntiva. In sostanza, la banca considera il capitale di previdenza costituito in pegno addirittura come vostro capitale proprio. Il motivo: i soldi in sostanza vi appartengono. Se non doveste essere in grado di far fronte ai vostri obblighi finanziari, la banca può attingere al capitale costituito in pegno. Per voi le conseguenze sono poi le stesse del prelievo anticipato. In uno scenario del genere, la banca è disposta a finanziare anche più del consueto 80% del valore dell’immobile. Concretamente ciò significa che ricevete un finanziamento di terzi più elevato, garantito tramite il vostro avere della cassa pensione. Attenzione: analogamente a una seconda ipoteca, questo finanziamento supplementare più elevato deve essere ammortizzato entro un periodo di 15 anni.
Come si ripercuote una costituzione in pegno sulla vostra situazione finanziaria? Poiché avete ottenuto un livello molto elevato di capitale di terzi, gli interessi che dovete pagare sono ora cospicui. Per contro, il debito ipotecario si ripercuote positivamente sulle vostre imposte e, a differenza del prelievo anticipato, anche la costituzione in pegno stessa non è soggetta a tassazione. Il maggior vantaggio consiste tuttavia nel fatto che il vostro capitale di previdenza non viene intaccato: le prestazioni di vecchiaia, di invalidità o di decesso non subiscono cambiamenti. A conti fatti la costituzione in pegno, che inizialmente sembra più onerosa, può dunque risultare vantaggiosa rispetto a un prelievo anticipato.
Esistono due diverse tipologie di costituzione in pegno. L’istituto di credito ottiene un livello ottimale di sicurezza attraverso la combinazione delle due opzioni:
Anche in questo caso l’importo massimo ammesso dipende dall’età:
Nel contratto può essere concordato un adeguamento costante della somma costituita in pegno al progressivo incremento della prestazione di libero passaggio.
Se avete costituito in pegno l’avere di vecchiaia, le vostre libertà di disporre degli averi previdenziali sono soggette a determinate limitazioni: avete infatti bisogno del consenso scritto del creditore pignoratizio se volete farvi versare la prestazione di libero passaggio o, in presenza di un caso di previdenza, la prestazione previdenziale. Questo vale anche se dopo un divorzio una parte della prestazione di libero passaggio deve essere trasferita all’istituto di previdenza del/della coniuge.