Durante le ferie il collaboratore deve riposarsi, lo prevede la legge. Ma che cosa succede se l’influenza vi costringe a letto per svariati giorni rovinandovi la vacanza al mare in Sardegna? O se dovete interrompere bruscamente la settimana bianca sulle Dolomiti per la frattura della caviglia? Vi spieghiamo in quali casi, ai fini legali, il lavoratore è considerato «inidoneo a fruire delle ferie» e può recuperare – o meno – i giorni non goduti.
Il capo si aspetta che, essendo responsabile di team, in ferie io sia sempre reperibile. Ne ha il diritto?
La tendenza a richiedere la reperibilità costante mal si concilia con la volontà del legislatore e l’obbligo di assistenza del datore di lavoro. L’idea di fondo è che il dipendente ha il diritto di riposarsi durante le ferie per poter tutelare a lungo termine la sua salute e la propria capacità di guadagno.
Se il datore di lavoro si aspetta che siate reperibili dalla mattina alla sera, i giorni di ferie in questione non possono essere conteggiati come tali, ma rientrano nell’orario di lavorativo: potrete quindi fruirne in un secondo momento. Si deve infatti partire dal presupposto che la prospettiva di poter essere chiamato dal capo in qualsiasi momento terrà il dipendente in «uno stato di tensione costante» che gli impedirà di riposarsi davvero.
In generale, tali disposizioni si applicano anche ai dirigenti e ai quadri.
Quest’estate il mio datore di lavoro ha predisposto una chiusura aziendale di due settimane. Questi giorni mi saranno dedotti dal totale delle ferie spettanti in un anno?
Per legge ricade nelle responsabilità del datore di lavoro stabilire le date del periodo di ferie, tenendo però conto anche delle esigenze del collaboratore, il quale deve avere la possibilità di fruirne sistematicamente. La determinazione della chiusura aziendale e il suddetto obbligo non sono tuttavia in contraddizione tra loro. L’eventuale chiusura aziendale deve essere indicata espressamente nel contratto di lavoro o comunicata per tempo, ossia con almeno tre mesi di anticipo.
Poiché il datore di lavoro è tenuto a concedere le ferie al dipendente non solo nel periodo di chiusura aziendale, ma deve dargli anche la possibilità di goderne nelle date di suo gradimento, non può predisporre una chiusura aziendale di quattro o cinque settimane l’anno. Un periodo di due settimane è però assolutamente consentito.
L’azienda può disporre l’estinzione del diritto alle ferie non godute entro fine anno?
No, il diritto alle ferie non godute non può estinguersi a fine anno. Non sono ammesse contrattazioni né clausole del contratto di lavoro che prevedono la decadenza del collaboratore da tale diritto in caso di mancata fruizione. A fine anno le ferie non godute vengono riportate all’anno successivo.
Va però tenuto conto del termine di prescrizione previsto dalla legge che nel caso delle ferie è di cinque anni. In altre parole, se il lavoratore non fruisce delle ferie per un lungo periodo può decadere dal diritto di goderne o l’azienda può eccepire la prescrizione. Eventuali giorni di ferie utilizzati in questa fase vengono però dedotti da quelli maturati per primi.
«In genere, l’incapacità lavorativa comporta in linea di massima anche l’inidoneità alla fruizione delle ferie, ma non esclude di per sé l’idoneità al godimento delle stesse. Viceversa l’inidoneità alla fruizione delle ferie non determina necessariamente l’incapacità lavorativa.»
Incapacità lavorativa e inidoneità alla fruizione delle ferie sono due condizioni ben distinte.
È considerata incapacità lavorativa qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, che impedisce di svolgere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione abituale. In altri termini, si è in presenza di una condizione medica per cui il collaboratore è impossibilitato a svolgere (in toto o in parte) il proprio lavoro come di consueto.
Sussiste invece un’inidoneità alla fruizione delle ferie solo nel caso in cui una malattia o un infortunio gli impediscono di riposarsi durante le ferie. Occorrono un pregiudizio significativo e una certa gravità della patologia, ad esempio una malattia che costringe a letto e richiede visite mediche periodiche. Un disturbo di minore entità che non obbliga a restare a casa né ostacola in maniera considerevole lo svolgimento di altre attività durante le ferie non compromette la possibilità di riposarsi davvero, ad esempio malessere, emicrania, raffreddore, leggero mal di denti, slogatura alla caviglia, frattura di un dito o eritema solare.
Ho in programma un giro degli Stati Uniti di tre settimane con il mio partner. Il volo e la maggior parte dei pernottamenti sono già pagati e non ho sottoscritto un’assicurazione annullamento del viaggio. Ma ho appena saputo che in quel periodo il mio datore di lavoro ha disposto un blocco delle ferie di quattro settimane. Chi mi risarcisce?
Spetta al datore di lavoro stabilire le date del periodo di ferie, ma una volta che le ha approvate non può semplicemente revocarle
senza comprovarne importanti motivi, come previsto dalla giurisprudenza. Un valido motivo è rappresentato da esigenze eccezionali, urgenti e impreviste dell’azienda, ci si deve cioè trovare in una situazione di emergenza.
Non è il caso quindi di una programmazione carente del datore di lavoro che, ad esempio, ha approvato le ferie di collaboratori senza averne prima coordinato le assenze.
In pratica, vale il principio secondo cui il datore di lavoro, che in presenza di un’emergenza effettiva abbia fatto valere il suo diritto di revocare le ferie, è tenuto a sostenere i costi di annullamento e di cambio delle prenotazioni.
Stesso dicasi per il richiamo dalle ferie, che avviene nel caso in cui il collaboratore sia già in ferie e il datore di lavoro gli chieda di rientrare anticipatamente.
Durante una vacanza al mare a Creta ho preso una storta al piede. Benché abbia esibito il certificato medico, il datore di lavoro vuole computarmi come ferie i giorni successivi all’infortunio perché sostiene che ho potuto riposarmi comunque. È legittimo?
Effettivamente è vero che l’incapacità lavorativa non comporta necessariamente anche l’inidoneità alla fruizione delle ferie (per maggiori spiegazioni si rimanda al riquadro riportato sopra).
Chi si sloga un piede di solito non è costretto a letto né deve sottoporsi a visite mediche periodiche. Si tratta di una limitazione minima che non pregiudica in misura significativa la finalità di riposo della vacanza. Il datore di lavoro può pertanto rifiutare la richiesta del collaboratore di recuperare i giorni di ferie.
«In caso di malattia o infortunio durante le ferie il collaboratore è tenuto a informare immediatamente il datore di lavoro e a inviargli un certificato medico.»
Il datore di lavoro vuole detrarmi dallo stipendio cinque giorni di malattia per il periodo in cui ero in ferie poiché ho presentato il certificato medico solo al mio ritorno. Posso oppormi?
Cominciamo dall’essenziale: in questo caso il datore di lavoro non può semplicemente decurtare lo stipendio al collaboratore. Nella peggiore delle ipotesi questi non avrà la possibilità di recuperare in un secondo momento i cinque giorni di malattia, il che significa che gli saranno conteggiati come giorni di ferie.
La possibilità per un datore di lavoro di rifiutarsi di far recuperare al collaboratore i giorni di ferie in un secondo momento perché «il certificato medico è stato presentato tardi» varia notevolmente da caso a caso. In generale, il dipendente deve comunicare immediatamente al superiore anche durante le ferie la propria incapacità lavorativa/inidoneità alla fruizione delle ferie ed esibire un certificato medico.
In linea di massima, prima lo si presenta meglio è. Se si tratta, ad esempio, degli ultimi due giorni di una settimana di assenza e il certificato viene esibito al termine della stessa, il datore di lavoro non può opporre un rifiuto. Ma più tempo passa tra l’insorgere della malattia e la presentazione del certificato, maggiori sono le probabilità che il datore di lavoro rivendichi che quest’ultimo è stato inoltrato troppo tardi.
Qualora il datore di lavoro si rifiuti di accettare un certificato presentato tempestivamente, occorre adire le vie legali per far valere il proprio diritto.
Raccomandiamo pertanto di contattare immediatamente il proprio datore di lavoro e di inviargli al più presto un certificato medico.
Durante le ferie ho dovuto trascorrere tre giorni in ospedale a causa di una setticemia e vorrei quindi prolungare le ferie. Il datore di lavoro può opporre un rifiuto?
Sì. In caso di inidoneità alla fruizione delle ferie si ha senz’altro diritto a recuperare i tre giorni in un secondo momento, ma solo previo consenso del datore di lavoro e non «di propria iniziativa».
Quest’ultimo ha il diritto di stabilire le date e quindi anche di rifiutare il prolungamento delle ferie se le esigenze dell’azienda lo richiedono. Deve però autorizzare il recupero dei giorni di ferie in una data successiva.
In un tour in bicicletta che ho fatto in Vietnam durante le ferie ho trascorso diversi giorni a letto con la febbre e nelle vicinanze non c’era né uno studio medico né un ospedale. Senza certificato medico tuttavia il mio capo non vuole considerarli come giorni di malattia e scalarmeli dalle ferie.
In caso di inidoneità alla fruizione delle ferie l’onere della prova spetta al lavoratore che è quindi tenuto a produrre la documentazione del caso. Il certificato medico costituisce un valido giustificativo. Il dipendente ha però anche altri modi di dimostrare la sua inidoneità alla fruizione delle ferie.
Vi è un aspetto del certificato medico a cui prestare attenzione. Di solito attesta solo l’incapacità lavorativa che, come illustrato in precedenza, non comporta necessariamente l’inidoneità alla fruizione delle ferie. Pertanto occorre richiedere – sempre che sia rilevante dal punto di vista medico – l’attestazione che il soggetto è inidoneo a fruire delle ferie o che la patologia ne vanifica la finalità. Il fatto che il certificato sia rilasciato da un medico in Svizzera o all’estero non incide in alcun modo sulla sua forza probante.
In questo caso sarebbe però difficile dimostrare l’effettiva inidoneità del collaboratore alla fruizione delle ferie. Se il capo insiste sulla necessità di presentare un certificato medico e non si è in grado di produrre nessun altro giustificativo dell’inidoneità alla fruizione delle ferie, non sarà possibile recuperare i giorni di ferie in un secondo momento.
«Un certificato rilasciato all’estero e/o da un medico di un altro Paese ha la stessa forza probante di un certificato svizzero, anche se è redatto in un’altra lingua.»
Durante le ferie in Costa Rica un’influenza gastrointestinale mi ha messo KO per cinque giorni, ma il mio capo si rifiuta di accettare il certificato rilasciato all’estero. Che cosa posso fare?
I certificati rilasciati all’estero hanno la stessa forza probante di quelli svizzeri. Se il certificato del medico attesta che il soggetto è inidoneo a fruire delle ferie o che la patologia ne vanifica la finalità, questi ha diritto a recuperare i giorni di ferie in un secondo momento.
Nel caso in cui il capo si rifiuti di accettare il certificato – in mancanza di un accordo consensuale – occorre adire le vie legali.
In situazioni del genere consigliamo di ricercare il dialogo con il capo. Probabilmente basterà mostrarsi disponibile a rispondere a qualche piccola domanda per evitare un contenzioso. In questo caso è ipotizzabile dispensare il medico dall’obbligo del segreto professionale per consentire al capo di chiarire la questione direttamente con lui.
A causa di forti raffiche di vento il volo Madeira-Zurigo è stato cancellato e il mio rientro è avvenuto con un giorno di ritardo. Il datore di lavoro vuole dedurmi dallo stipendio il giorno di assenza. Ne ha la facoltà?
Qui è fondamentale appurare le circostanze che hanno determinato il rientro tardivo.
Il datore di lavoro è tenuto a continuare a versare il salario in caso di impedimento al lavoro solo se i motivi sono riconducibili alla persona del dipendente, ad esempio in caso di malattia o infortunio.
Qualora l’impedimento sia dovuto a fattori esterni o a cause di forza maggiore – ingorghi, catastrofi naturali, interruzione di tratte ferroviarie, cancellazione di voli e circostanze analoghe – il datore di lavoro ha il diritto di decurtargli lo stipendio.
In sintesi, nella fattispecie il datore di lavoro ha la facoltà di detrarre dallo stipendio il giorno di assenza.
D’estate vorrei lavorare quattro settimane in una baita di montagna percependo anche un piccolo stipendio. Devo comunicarlo al datore di lavoro? E lui può impedirmelo?
La possibilità di svolgere o meno un’attività accessoria che produce un piccolo reddito si determina caso per caso o valutando le circostanze concrete. Come menzionato in precedenza, durante le ferie il lavoratore deve riposarsi in modo da poter garantire a lungo termine la propria capacità di guadagno.
Se, ciononostante, durante le ferie il dipendente svolge un’attività lavorativa che mette a repentaglio gli interessi del datore di lavoro, in particolare entrando in concorrenza con AXA o vanificando la finalità delle ferie, questi può rifiutarsi di retribuirgli i giorni di congedo.
Tuttavia, stando alla giurisprudenza, di per sé la finalità di riposo delle ferie non viene rimessa in discussione da una prestazione di lavoro a titolo gratuito a favore di terzi. Di solito, chi fa un lavoro d’ufficio e durante le ferie dà una mano in una baita di montagna o ripara i sentieri non viola la suddetta disposizione.
Si raccomanda comunque di informare preventivamente il datore di lavoro. Non sussiste tuttavia un obbligo di legge in tal senso.
A causa di dolori alla schiena mi è stato rilasciato un certificato di malattia al 50 per cento. Quando quest’estate prenderò due settimane di ferie, mi saranno dedotti cinque o dieci giorni dal contingente di vacanze?
L’inidoneità alla fruizione delle ferie è sempre totale e non può essere parziale. Se, nonostante un’incapacità lavorativa del 50 per cento, si prendono dieci giorni di ferie, questi ultimi incidono integralmente sul contingente disponibile, cioè vengono dedotti dieci giorni.
Sono in malattia da diverse settimane. Posso comunque prendere ferie?
Dipende dal singolo caso. L’incapacità lavorativa non è sinonimo di inidoneità alla fruizione delle ferie (si vedano anche le informazioni riportate sopra nel riquadro grigio). Nella pratica può tranquillamente succedere di vedersi riconosciuta l’incapacità al lavoro, ma non l’inidoneità alla fruizione delle ferie. La discriminante è l’incompatibilità o meno della malattia con la finalità di riposo delle ferie.
Per chi è allettato dovrebbe essere chiaro che, oltre all’incapacità lavorativa, sussiste anche l’inidoneità alla fruizione delle ferie. Ad esempio, per un pianista o un sarto che abbia riportato gravi ustioni alle mani, sussiste l’incapacità lavorativa, ma tali lesioni non vanificano necessariamente la finalità di riposo delle ferie. Pertanto potranno andare in ferie nonostante l’incapacità lavorativa.
N.B. L’inidoneità alla fruizione delle ferie è sempre totale e non può essere parziale. Se si ha un’incapacità lavorativa del 50 per cento e si prendono dei giorni di ferie, questi ultimi incidono integralmente sul contingente disponibile e non solo al 50 per cento.
Per eventuali dubbi si raccomanda di chiedere consiglio al proprio medico che, se conferma l’idoneità alla fruizione delle ferie nonostante l’incapacità lavorativa, si può andare in ferie.