Chi non collabora, riceve meno denaro: nel collocamento al lavoro vigono regole alle quali i disoccupati farebbero bene ad attenersi, pena il rischio di giorni di sospensione o tagli all’assicurazione contro la disoccupazione.
Se siete stati licenziati dal vostro datore di lavoro, dovete annunciarvi all’ufficio regionale di collocamento (URC) competente al più tardi il primo giorno di disoccupazione. Tuttavia, vi consigliamo di iscrivervi al più presto: riceverete informazioni esaurienti sui vostri obblighi durante il periodo di disdetta e sostegno nella ricerca di un posto di lavoro. In linea generale vale quanto segue: le prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione (AD) sono fruibili al più presto a partire dal giorno in cui vi siete iscritti personalmente all’URC.
L’assicurazione contro la disoccupazione effettua versamenti suppletivi se gli assicurati perdono il posto di lavoro. La cassa di disoccupazione verifica se avete diritto all’indennità di disoccupazione. Definisce l’ammontare delle prestazioni e risponde del conteggio e del versamento delle indennità. Ad eccezione dei lavoratori indipendenti, in Svizzera tutti i salariati sono obbligatoriamente assicurati contro la disoccupazione.
Se rassegnate voi stessi le dimissioni da un posto di lavoro adeguato senza avere già un altro contratto in tasca o un nuovo impiego in vista, la disoccupazione è imputabile a voi e pertanto venite sanzionati con giorni di sospensione (31- 60 giorni, in assenza di uno sbocco).
Un’eccezione si presenta quando il posto di lavoro che avete lasciato non era adeguata per voi. Tuttavia, la legge pone requisiti assai stringenti alla inadeguatezza. In linea generale, un impiego diventa non adeguato solo per motivi di salute, nel qual caso prima di disdire il contratto di lavoro dovreste richiedere la conferma scritta di un medico.
I documenti relativi alla ricerca di un impiego come offerte di lavoro, lettere di candidatura e lettere di rifiuto vanno conservati con cura. Fate degli screenshot degli annunci e delle candidature di lavoro online e salvate tutte le e-mail. Questi documenti vanno presentati al vostro consulente URC.
Siete tenuti a cercare un nuovo posto di lavoro già durante il periodo di disdetta. Come regola generale sono richieste 10-12 candidature al mese. Il numero esatto è stabilito dall’URC. Le candidature devono essere distribuite sull’arco del mese. Se durante il periodo di disdetta di due mesi non vi impegnate a sufficienza per trovare un nuovo impiego, vi viene inflitta una sospensione dai sei agli otto giorni; se non avete profuso alcuno sforzo in tal senso la sospensione va dagli otto ai dodici giorni.
Per giorni di sospensione si intende il periodo in cui l’indennità di disoccupazione viene temporaneamente sospesa e non vengono versate indennità giornaliere. Ciò accade ad esempio se: