Quando i genitori si separano e uno dei due si assume la cura e l’accudimento del figlio, spesse volte l’altro genitore è tenuto a fornire un sostegno finanziario, noto come assegno di mantenimento o più comunemente alimenti. Ma cosa succede se l’ex partner non paga? I nostri esperti in diritto di AXA-ARAG vi forniscono le risposte più importanti.
Se dopo una separazione o un divorzio un figlio cresce prevalentemente con un solo genitore, spesso quest’ultimo è impossibilitato a svolgere un’attività lavorativa, sicché per garantire sicurezza economica al figlio l'altro genitore deve versare un’indennità finanziaria. Ai sensi del diritto svizzero, è irrilevante che i genitori fossero coniugati o meno prima della separazione: il genitore affidatario ha sempre e comunque diritto agli alimenti per i figli,
che consistono in denaro per le spese quotidiane e in un contributo per l’accudimento.
In linea generale vale quanto segue: la persona che versa contributi di mantenimento ha diritto a una deduzione forfettaria, vale a dire che gli importi in oggetto possono essere dedotti integralmente dalle imposte.
La determinazione degli alimenti dovuti per il figlio compete al tribunale. Per il mantenimento del figlio si applica il principio inquisitorio, ovvero il tribunale non è vincolato ai calcoli e alle richieste delle parti, vale a dire dei genitori.
Il calcolo può variare a seconda della regione svizzera. Il tribunale competente definisce i contributi di mantenimento a dipendenza del luogo di domicilio. Con il metodo più comune si accerta innanzitutto il fabbisogno di tutte le parti, che nel caso dei figli si richiama alla tabella del Cantone di Zurigo sui costi per i figli. Altri fattori cruciali per determinare il fabbisogno sono dati dal reddito del genitore tenuto al mantenimento, dalla sua situazione professionale, dalle spese per il sostentamento e dal tenore di vita del genitore che accudisce il figlio.
Se il tribunale non utilizza la tabella di Zurigo per determinare l'importo degli alimenti, esistono altri metodi. Uno di questi, ad esempio, tiene opportunamente conto delle risorse finanziarie del genitore tenuto al mantenimento. Per un figlio unico si stima per il mantenimento dal 15 al 17 per cento del reddito, per due figli dal 25 al 27 per cento e per tre figli addirittura dal 30 al 35 per cento.
Il genitore soggetto all’obbligo di mantenimento è tenuto a versare gli alimenti fino al compimento del 18° anno di età del figlio. Se fino ad allora il figlio non ha completato una formazione adeguata (apprendistato o studi universitari), l’obbligo di mantenimento si protrae oltre la maggiore età.
L’ammontare degli alimenti per un figlio maggiorenne può essere concordato direttamente tra il figlio e il genitore soggetto all’obbligo di mantenimento senza l'approvazione di un'autorità o di un tribunale. In caso di disaccordo, il figlio a carico, ovvero avente diritto agli alimenti, deve rivolgersi al tribunale.
L’espressione non si riferisce a chi deve versare gli alimenti, bensì al reddito utilizzato per il calcolo. In linea generale, il calcolo si basa sul reddito netto, comprensivo della tredicesima mensilità, dei bonus e delle componenti del reddito assimilabili. Nell’accertare il reddito rilevante ai fini del mantenimento si tiene conto anche dei risparmi sui costi, ad esempio se il genitore tenuto al mantenimento può alloggiare a titolo gratuito.
In caso di mancato versamento degli alimenti, l'avente diritto deve innanzitutto cercare di contattare l'ex partner con obbligo di mantenimento e fissare un termine ragionevole per onorare il suo obbligo di pagamento. Se il termine in parola trascorre infruttuosamente, è possibile avviare una procedura esecutiva per l’importo arretrato presso l'ufficio esecuzioni del luogo di domicilio del genitore soggetto all’obbligo di mantenimento. In questi casi si offre anche la possibilità di richiedere un sostegno statale per ricevere aiuto finanziario durante il periodo di inadempienza e per recuperare gli importi arretrati.
Sì, ci sono differenze. Sebbene il mantenimento dei figli sia calcolato allo stesso modo, per le coppie non sposate, ad esempio, non vige alcun obbligo di mantenimento post-matrimoniale. È importante notare che il contributo per l’accudimento è un diritto del figlio, da tutelare quindi e garantire anche nelle coppie non sposate con figli.
Sì, il contributo di mantenimento può essere aumentato o ridotto a posteriori. Questa rivalutazione può avvenire di comune accordo tra i genitori o per decreto di un tribunale. In linea generale, sono i cambiamenti intervenuti nel tenore di vita di un genitore o nelle esigenze del figlio a comportare un adeguamento degli alimenti. Ne sono un esempio i cambiamenti duraturi della situazione reddituale.
In determinati casi sì. Se si scopre che il figlio accusa una cosiddetta necessità straordinaria, ignota al momento della determinazione originaria dell'importo degli alimenti, occorre procedere a un allineamento. Un’esigenza straordinaria concreta può sostanziarsi ad esempio in una terapia duratura o in un’assistenza diversa in virtù di una malattia o di un infortunio, pensiamo ad esempio alle conseguenze permanenti di un incidente.
In questi casi, le disposizioni sul mantenimento si fondano sulle disponibilità finanziarie individuali dei genitori e sulla partecipazione di ciascun genitore alla cura del figlio. Se la partecipazione in parola è uguale per entrambi i genitori, questi ultimi si dividono il mantenimento in parti uguali. Se la partecipazione all’accudimento del figlio è uguale, ma le disponibilità finanziarie sono diverse, l’assegno di mantenimento è suddiviso proporzionalmente ai rispettivi redditi. Se le disponibilità finanziarie sono uguali, ma la partecipazione all’accudimento del figlio è diversa, la ripartizione è inversamente proporzionale. Nota bene: vanno sempre considerate le circostanze specifiche del singolo caso.