L’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti e l’assicurazione per l’invalidità (AVS/AI) costituiscono, insieme alle cosiddette «prestazioni complementari» (PC), il 1° pilastro del sistema a 3 pilastri sancito dalla Costituzione svizzera.
L’obiettivo del 1° pilastro è garantire sul piano finanziario il minimo vitale a pensionati, superstiti e invalidi. In Svizzera, la previdenza statale non sempre consente di coprire in modo esaustivo il fabbisogno primario. Per questo nel 1966 sono state introdotte le prestazioni complementari a integrazione dell’AVS e dell’AI istituite nel 1948. Da allora formano insieme il 1° pilastro del nostro sistema sociale.
Il 1° pilastro comprende l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti e l’assicurazione per l’invalidità (AVS/AI) e le prestazioni complementari (PC). Inoltre rientrano nel 1° pilastro anche l’indennità di perdita di guadagno (IPG) durante il servizio militare, il servizio civile o il servizio di protezione civile e in caso di maternità come pure l’assicurazione contro la disoccupazione (AD).
L’AVS/AI e le PC si differenziano soprattutto nelle modalità del loro finanziamento. L’AVS e l’AI sono finanziate attraverso un sistema solidale di ripartizione: le rendite correnti e le altre prestazioni sono pagate con i contributi dei lavoratori attivi. Le PC, invece, sono finanziate con gli introiti fiscali della Confederazione e dei cantoni. Maggiori dettagli sulla strutturazione del 1° pilastro sono contenuti nel grafico sottostante.
In Svizzera l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti rappresenta l’assicurazione di rendita (pensione) ed è obbligatoria e statale. Garantisce sul piano finanziario il minimo vitale durante la vecchiaia e, in caso di decesso, eroga a vedovi/vedove e orfani una rendita per superstiti.
In linea di principio, tutti coloro che esercitano un’attività lucrativa e sono domiciliati in Svizzera sono tenuti a versare i contributi AVS. I contributi vengono trattenuti dal datore di lavoro dal salario e sono destinati direttamente al pagamento delle rendite correnti secondo il principio della ripartizione. L’ammontare complessivo dei contributi da versare è suddiviso in parti uguali tra dipendente e datore di lavoro. L'obbligo di contribuzione AVS inizia dal 17° anno di età e termina per donne e uomini al raggiungimento dell’età di riferimento (in precedenza: età di pensionamento) di 65 anni.
Ogni anno di contribuzione mancante comporta una riduzione della rendita che sarà corrisposta all’assicurato in vecchiaia. È importante quindi colmare le lacune previdenziali entro il termine concesso di 5 anni. L’intero periodo di contribuzione è di 44 anni per un’età di riferimento (in precedenza: età di pensionamento) di 65 anni sia per le donne che per gli uomini. Gli assicurati hanno la possibilità di riscattare presso la cassa AVS gli anni di contribuzione mancanti entro e non oltre 5 anni dall’insorgere della lacuna contributiva. In alternativa, si può ricorrere alla previdenza privata facoltativa, ad esempio effettuando dei versamenti su un conto del pilastro 3a o 3b, per garantirsi una migliore protezione nella vecchiaia.
Il calcolo del diritto alla rendita del 1° pilastro si basa sui dati del cosiddetto «conto individuale» (CI). Sul CI vengono registrati i redditi, i periodi di contribuzione e gli accrediti dell’assicurato. Le persone singole ricevono una rendita AVS individuale che, per legge, non può superare il doppio della rendita annua minima di vecchiaia/invalidità. Le coppie sposate ricevono una rendita AVS per coniugi, il cui ammontare è calcolato sull’importo complessivo dei redditi conseguiti diviso per due. Se la rendita complessiva risulta superiore al 150% della rendita individuale massima consentita per legge, la rendita del marito e quella della moglie vengono decurtate. Questa delimitazione, spesso dimenticata quando si pianifica la previdenza per la vecchiaia, può causare indirettamente un deficit reddituale una volta in pensione.
Chi accudisce dei figli di età inferiore a 16 anni durante il periodo contributivo obbligatorio beneficia, in via aggiuntiva, di accrediti per compiti educativi. Tali accrediti vengono sommati ai redditi annui rilevanti ai fini del calcolo AVS e portano pertanto a una rendita annua più elevata, comunque non superiore alla rendita massima di vecchiaia/invalidità. Ciò vale anche per chi si occupa, ad esempio, di un parente bisognoso di cure. In questo caso gli vengono riconosciuti degli accrediti per compiti assistenziali.
Con lo splitting i redditi complessivi conseguiti dai due coniugi durante gli anni di matrimonio vengono suddivisi in parti uguali. In altre parole, il 50% della somma reddituale viene accreditato a ognuno dei due conti individuali AVS. Questa regola, introdotta nel 1997, vale per le coppie coniugate e divorziate e per i vedovi/le vedove.
Il momento del pensionamento ordinario è fissato a 65 anni sia per le donne che per gli uomini. Per quanto riguarda l’età di riferimento, per le donne nate tra il 1961 e il 1963 (generazione di transizione) valgono particolari disposizioni.
Le persone assicurate hanno però la possibilità di percepire la rendita AVS in modo flessibile. La rendita può essere riscossa a partire da qualunque mese tra i 63 e i 70 anni, per le donne della generazione di transizione dai 62 anni. Il pensionamento anticipato porta a una riduzione della rendita, quello posticipato a un aumento. Sia l’anticipo che il differimento devono essere richiesti con apposita domanda scritta.
A seconda del reddito medio conseguito e dei contributi AVS versati, la rendita ordinaria completa è compresa tra un minimo di CHF 1 260 e un massimo di CHF 2 520 al mese (situazione 2025). Se una persona ha diritto contemporaneamente alla rendita di vecchiaia e alla rendita vedovile riceve quella d’importo superiore. Le persone con doveri educativi che hanno diritto a una rendita per figli ricevono quest’ultima in aggiunta alla rendita AVS, a condizione che la somma delle due rendite non superi la rendita individuale massima di vecchiaia/invalidità. Per i coniugi la rendita cumulativa della coppia non deve superare un limite corrispondente a una volta e mezza la rendita individuale massima.
La rendita per superstiti serve a evitare che, in caso di decesso del coniuge o di un genitore, coloro che restano possano avere delle difficoltà finanziarie dovute alla perdita di reddito. Ha diritto a una rendita per vedovi/vedove il coniuge sposato o divorziato. Le condizioni per l’assegnazione sono diverse per il marito/l’ex marito e per la moglie/l’ex moglie. Dalla sua introduzione nel 1948 l’assicurazione per i superstiti è diventata parte integrante dell’AVS.
L’assicurazione per l’invalidità, istituita nel 1960, fa parte del 1° pilastro del sistema previdenziale svizzero. L’obiettivo di una rendita AI è quello di attenuare le conseguenze economiche causate da una limitazione della capacità di guadagno per motivi di salute.
Ha diritto a percepire le prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità chi, per motivi di salute, accusa un impedimento di almeno il 40%. L’AI funziona secondo il principio della «priorità dell'integrazione sulla rendita». Oltre all’erogazione delle rendite d’invalidità, l’AI finanzia diversi provvedimenti d’integrazione, ad esempio misure di carattere medico, scolastico o professionale, fornitura di mezzi ausiliari e molto altro ancora.
Chi pur beneficiando di una rendita AVS o AI non riesce a coprire le spese per il sostentamento minimo con il reddito percepito ha diritto a prestazioni complementari (PC). Per poter usufruire delle PC occorre soddisfare una serie di condizioni, tra cui la permanenza effettiva in Svizzera. A differenza dalle prestazioni AVS/AI che sono finanziate dai lavoratori attivi attraverso il sistema di ripartizione, le PC vengono erogate con gli introiti fiscali della Confederazione e dei cantoni.
In linea di principio, sono assicurate nel 1° pilastro tutte le persone che lavorano e vivono in Svizzera.
L’obbligo di contribuzione riguarda coloro che svolgono un’attività lucrativa e sono domiciliati in Svizzera. I contributi AVS sono versati al 50% ognuno dal datore di lavoro e dal dipendente, sono detratti direttamente dal salario e figurano nel conteggio salariale tra le deduzioni per assicurazioni sociali.
Le prestazioni complementari vengono corrisposte quando la rendita AVS non è in grado di coprire le spese di sostentamento minimo. Il requisito indispensabile per beneficiare delle prestazioni complementari è il domicilio in Svizzera con permanenza effettiva.
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Il sistema previdenziale svizzero a 3 pilastri ha lo scopo di garantire una protezione finanziaria alle persone in Svizzera durante la vecchiaia, in caso d’invalidità o in caso di decesso.
Il 2° pilastro comprende la previdenza professionale, l’assicurazione contro gli infortuni professionali, l’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia e gli istituti di libero passaggio. Il suo obiettivo è quello di garantire il mantenimento del tenore di vita abituale dopo il pensionamento.
Con un versamento facoltativo nella previdenza vincolata 3a o nella previdenza libera 3b si possono colmare in larga misura le lacune del 1° e 2° pilastro nel sistema sociale svizzero.