Dipendenti e aziende partono spesso dal presupposto che, per stabilire se la lettera di disdetta sia stata inviata entro i termini previsti e quindi risulti valida, faccia fede la data del timbro postale. Si tratta però di un errore.
Per l’invio di una lettera di disdetta da parte del datore di lavoro o del dipendente, ad essere determinante non è il timbro postale, bensì la data in cui il destinatario l’ha ricevuta. La disdetta è valida solo dopo che è stata ricevuta dalla controparte o dal momento in cui è entrata nella sfera d’influenza del destinatario e quest’ultimo ne avrebbe potuto prendere atto.
È quindi importante che il destinatario della disdetta la riceva al più tardi l’ultimo giorno del mese. Se la lettera viene recapitata anche con solo di un paio di giorni di ritardo, il rapporto di lavoro prosegue per un altro mese.
Non è così semplice, anzi: rifiutare espressamente la raccomandata equivale ad averla ricevuta, dato che in questo caso la lettera è entrata nella vostra sfera d’influenza e voi ne avreste potuto prendere atto.
In caso di assenza del destinatario la lettera di disdetta per raccomandata sarà considerata consegnata se si trova già in giacenza presso l’ufficio postale competente, secondo l’invito di ritiro. In questo caso il presupposto necessario è che siate in condizione di prelevare la lettera.
Poiché a farsi carico del rischio di un ritardo nel recapito della posta è la parte che ha dato la disdetta, si consiglia di inviare la lettera a mezzo raccomandata. Esiste una seconda possibilità: potete consegnare personalmente la lettera di disdetta facendovi firmare una ricevuta. In questo caso, volendo, potete presentare la disdetta anche l’ultimo giorno del mese.
Anche chi ignora l’invito di ritiro e «dimentica» di proposito la raccomandata all’ufficio postale, non evita la disdetta che, di norma, viene considerata consegnata a partire dal primo giorno del termine di ritiro. Anche in questo caso il presupposto necessario è che siate in condizione di prelevare la lettera. Se, ad esempio, siete in ferie la disdetta acquisisce validità solo dopo il vostro rientro. Se siete malati e pertanto non in grado di lavorare, la disdetta è nulla. Dovrete ovviamente dimostrare la vostra incapacità lavorativa, possibilmente presentando un certificato medico.
In Svizzera le raccomandate non vengono recapitate di sabato. Se volete ad esempio dare la disdetta nel mese di giugno 2019 con un termine di preavviso di un mese per la fine di luglio, la lettera di disdetta deve pervenire al datore di lavoro entro e non oltre il 30 giugno 2019. Poiché il 30 giugno 2019 è una domenica, la lettera di disdetta va inviata in precedenza. In concreto, ciò significa venerdì 28 giugno 2019 oppure va data verbalmente o personalmente entro e non oltre domenica 30 giugno 2019.
In linea di principio vale quanto segue:
In alternativa alla raccomandata è possibile inviare una disdetta anche tramite Posta A Plus. In questo caso la lettera viene depositata nella cassetta della posta e la consegna viene documentata e registrata, permettendo al mittente di verificare tramite il tracciamento degli invii quando la spedizione è stata recapitata.
Il vantaggio di quest’opzione è che una volta giunta nella cassetta della posta la disdetta è considerata consegnata. Il recapito normalmente avviene il giorno successivo, sabato incluso.
Se non diversamente stabilito dal contratto, nel CCL o nel CNL, la disdetta può anche essere inviata per e-mail. Anche in questo caso è considerata consegnata quando il destinatario l’ha ricevuta e ne ha preso atto. Tuttavia, quest’opzione non è consigliata, visto che se il destinatario nega di aver ricevuto l’e-mail, il mittente deve poterne dimostrare il recapito. Nella pratica presentare una simile prova è complesso e oneroso perché per farlo occorre coinvolgere il provider. Per questo motivo consigliamo di attenersi alle modalità più efficaci (raccomandata o Posta A Plus).
A condizione che non sia stata convenuta contrattualmente o che non sia prevista nel CCL o nel CNL la forma scritta, per entrambe le parti coinvolte è sufficiente una disdetta verbale. Le disdette verbali sono difficilmente dimostrabili, pertanto si consiglia di comunicarle in presenza di un testimone. Anche in questo caso vale la regola: la disdetta deve pervenire entro e non oltre l’ultimo giorno del mese.