È il sogno di tanti creativi e scienziati inventare qualcosa che prima non c’era, che si tratti del logo di un marchio, di una cioccolata senza grassi o di un farmaco contro l’Alzheimer. Ma in quali casi un’idea vi appartiene davvero?
È possibile brevettare un’invenzione se questa risolve un problema concreto con i mezzi della tecnica. In altre parole, se il cro-bab o la sua produzione risolvono un problema tecnico, il cro-bab o la procedura per confezionarlo possono essere depositati come brevetti. Inoltre, l’invenzione deve essere nuova e non deve risultare in maniera evidente dallo stato dell’arte. Se queste condizioni sono rispettate, resta da verificare in quale regione il brevetto deve essere utilizzato e dunque protetto.
Quando l’invenzione diventa di dominio pubblico, entra a far parte dello stato dell’arte e non può più essere depositata come brevetto. L’inventore può notificare l’invenzione a posteriori entro sei mesi da quando è stata resa nota. Tuttavia, avendo reso pubblica l’invenzione si corre il rischio che il brevetto venga depositato da terzi. In questo caso si prospettano lunghe procedure. Il diritto al brevetto spetta all’inventore, che tuttavia in un caso simile dovrebbe dimostrare di esserlo, il che non è così semplice.
Se la vostra invenzione non è effettivamente ancora nota e se nessun brevetto esistente è stato violato, potete presentare una domanda di brevetto. La descrizione dell’invenzione nella domanda di brevetto è fondamentale, in quanto definisce l’estensione della protezione. Per evitare errori nella descrizione consiglio di coinvolgere un esperto.
Una ricerca presso l’Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (IPI) costa CHF 550.–; questa verifica non è tuttavia obbligatoria. I costi per una ricerca presso un avvocato esperto in brevetti dipendono da quanto contrattato e variano a seconda dell’onere. I costi per la domanda di brevetto dipendono dall’organo di notifica scelto, dell’ambito di protezione e dal numero dei diritti.
Dovreste in ogni caso verificare se la vostra idea è davvero nuova. Un numero sorprendente di invenzioni esiste già, e potreste violare un altro brevetto.
Non potete proteggere la vostra idea di per sé: non è infatti possibile vietare a un concorrente di aprire un food truck e vendere spätzli a sua volta. Potete però proteggere la struttura concreta dell’idea proteggendo ad esempio il marchio del food truck. Una certa protezione da imitatori è inoltre offerta dalla legge contro la concorrenza sleale (LCSl). Non è ad esempio ammesso provocare confusione né presentarsi sul mercato facendo inutilmente paragoni. In caso di controversia, i diritti derivanti dalla LCSl devono essere fatti valere in via giudiziale, cosa che comporta spese.
La protezione del marchio è limitata a determinati prodotti e servizi. Se per il food truck di spätzli avete scelto come classe di merce i «servizi di ristorazione», lo stesso marchio può comunque essere utilizzato da terzi per altri servizi. I costi per l’iscrizione del marchio in Svizzera dipendono dal numero dei prodotti e servizi selezionati. Nella tassa di base dell’iscrizione (CHF 550.–) sono comprese tre categorie. I diritti derivanti dal divieto di concorrenza sleale non sono iscritti in un registro: in caso di controversia dovranno essere fatti valere in via giudiziale.
Prima di registrare il marchio, verificate se esiste già o se può essere confuso con un altro marchio. Potete svolgere direttamente una ricerca nei registri, coinvolgere un avvocato oppure dare l’incarico di ricerca all’IPI.
Non possono essere protetti i segni che sono di dominio pubblico, le forme che costituiscono la natura stessa del prodotto e le forme del prodotto o dell’imballaggio imposte dalla tecnica. Inoltre, il marchio non deve indurre in errore né essere in contrasto con l’ordine pubblico, i buoni costumi o il diritto vigente.
Il nome «Abbigliamento per bambini» non è accettabile come marchio, perché di dominio pubblico. «Abbigliamento per bambini Rossi», invece, sarebbe consentito. Se però esiste già un negozio che ha lo stesso nome o un nome molto simile, ed è attivo nello stesso campo, il proprietario potrebbe opporsi al vostro marchio. Lo stesso potreste fare voi se un «imitatore» richiedesse la protezione di un marchio che si avvicina fortemente a quello della vostra attività.
Se il marchio non viene registrato, non può essere vietato ad altri concorrenti di utilizzare la designazione o una designazione simile. Una certa protezione è data ancora una volta dalla LCSl o eventualmente dal diritto aziendale.
Non esiste una protezione particolare per i domini: i domini liberi vengono assegnati al primo che li richiede. Di conseguenza non è possibile assegnare un dominio identico. Il dominio può tuttavia risultare da un marchio già registrato (ad es. «www.axa.ch») o essere registrato come marchio (ad es. «search.ch»). Inoltre, la protezione del dominio può risultare dal diritto aziendale o dalla legge contro la concorrenza sleale. In linea generale vale quanto segue: un dominio è troppo corto per essere protetto dal diritto d’autore.
Le invenzioni che realizzate durante l’esercizio della vostra attività professionale e nell’adempimento dei vostri obblighi contrattuali appartengono al datore di lavoro. Il datore di lavoro può depositare il brevetto sulla vostra invenzione e beneficiare dei diritti di protezione. Se non diversamente concordato nel contratto di lavoro, non avete diritto a un’indennità aggiuntiva.
Il nome della vostra società, la cosiddetta azienda, è registrato nel registro di commercio. Nessuno può chiamare la sua impresa allo stesso modo. Gli altri possono tuttavia utilizzare questa denominazione per i loro prodotti e farla registrare come marchio. Se lo fanno, potreste subire limitazioni nell’utilizzare il nome della vostra azienda per i vostri prodotti. È quindi vantaggioso proteggere il nome anche come marchio.