Salvare rapidamente una schermata, scaricare un’immagine, guardare un video in streaming ... Internet propone un’infinità di strumenti e informazioni. Ma nemmeno il mondo virtuale è zona franca per la legge: la maggior parte dei contenuti infatti è protetta dal diritto d’autore. Cosa è consentito fare? Cosa è vietato? E quali sono le possibili conseguenze legali in caso di violazione del copyright?
Da aprile 2020 la disciplina giuridica in Svizzera è cambiata. Se in precedenza erano protette soltanto le immagini di carattere individuale, da circa un anno anche gli scatti effettuati con il cellulare rientrano nella nuova disciplina e possono quindi essere pubblicati soltanto con relativo diritto di utilizzo.
Vale il principio generale secondo cui è possibile pubblicare sul proprio sito solo le immagini per cui sussiste il diritto di utilizzo. In concreto deve trattarsi di foto scattate in prima persona o grafici elaborati in proprio; altrimenti occorre disporre del diritto di utilizzo, che si ottiene acquistando le relative licenze. Naturalmente parenti e amici possono cedere i diritti di utilizzo anche gratis.
Il diritto alla propria immagine si riferisce tanto alla realizzazione quanto alla pubblicazione del materiale fotografico. Sono le persone riprese a decidere se l’immagine possa essere realizzata e pubblicata. Il diritto alla propria immagine tutela la personalità, non è un diritto di protezione come quello d’autore: in assenza d’autorizzazione è possibile pubblicare le immagini solo se sussiste un interesse prevalente di tipo pubblico o privato. È il caso, ad esempio, delle riprese del pubblico in occasione di concerti o partite di calcio, dove si vedono spesso centinaia di persone insieme e la singola persona è solo parte della massa.
Qui la questione non riguarda in alcun modo i diritti d’autore, bensì solo il diritto della personalità. Già la sola ripresa o il solo scatto richiederebbero il consenso degli amici, se sono riconoscibili nelle immagini. Anche la pubblicazione sul sito Internet è ammessa solo se ognuno degli amici riconoscibili sulle foto ha fornito il proprio consenso. È possibile che gli amici siano d’accordo con lo scatto ma non con la pubblicazione sul sito.
Purtroppo la definizione è equivoca. Non soggetto a licenza non significa che le immagini possano essere utilizzate gratuitamente; dice semplicemente che per il materiale fotografico utilizzato non sono richiesti pagamenti periodici di licenza. Di norma si paga una sola volta, dopodiché si può utilizzare l’immagine quanto si desidera.
Inoltre esistono le cosiddette licenze «Creative Commons Zero (CC0)» (in tedesco): le foto con licenza CC0 possono essere utilizzate gratuitamente. Occorre tuttavia consultare le singole condizioni per essere certi della conformità con la licenza (es. menzione dell’autore, limiti all’elaborazione, all’utilizzo commerciale ecc.).
Con la riproduzione della foto paesaggistica il giornale di quartiere ha violato il diritto d’autore. È possibile procedere per vie legali.
Solo perché sulla foto non compare il simbolo del copyright non significa che l’immagine possa essere utilizzata liberamente e gratuitamente. Non sussiste alcun obbligo di applicare il simbolo del copyright. Indipendentemente dalla presenza o meno di tale simbolo, occorre accertare i diritti di utilizzo di ciascuna foto prima di poterla usare. La fruizione per la sola sfera privata tuttavia è ammessa anche per le foto protette.
No, non è consentito e occorre richiedere preventivamente l’autorizzazione del titolare dei diritti. In alternativa si può scattare una foto propria: ci sarà il vantaggio di disporre automaticamente di ogni diritto sulla foto e di rappresentare lo stato reale dell’oggetto.
Se effettivamente la foto è stata utilizzata senza la relativa autorizzazione, sussiste una violazione del diritto d’autore. Tuttavia non vi sono indicazioni precise sull’obbligo di pagamento e sulla sua entità. Spesso l’importo può essere oggetto di transazione. Ma occorre prudenza: se il titolare del diritto procede per vie legali, si dovranno preventivare ulteriori costi (legali e processuali), che spesso superano la richiesta iniziale. Se la violazione connessa all’utilizzo della foto è stata intenzionale sono possibili anche conseguenze a livello penale. Il pagamento della tariffa spesso rappresenta il male minore.
Occorre fare attenzione anche se la diffida proviene dall’estero: in tal caso occorre richiedere immediatamente assistenza legale nel Paese in questione.
Per non cadere nelle maglie della giustizia, vale la pena prestare attenzione alle licenze di Creative Commons (in tedesco) quando si ricercano immagini. Questa organizzazione promuove il libero scambio delle opere creative. Vi sono diverse licenze con cui gli autori possono indicare le condizioni che consentono di utilizzare la loro opera, ad esempio una foto.
In Svizzera le immagini sono protette dal diritto d’autore. Occorre conoscere la finalità di impiego per ogni immagine pubblicata su Internet.
Anche questo è un caso di diritto alla propria immagine. Se anche uno solo dei bambini è chiaramente riconoscibile, occorre il consenso dei genitori. Se il video è stato tuttavia girato in modo tale che i bambini siano identificabili solo come un coro, cioè un gruppo in cui nessun individuo è riconoscibile, la pubblicazione è consentita.
Inoltre occorre accertare i diritti d’autore sulle canzoni eseguite. Spesso, nel caso dei brani popolari classici, i diritti d’autore sono già scaduti. Per le canzoni moderne la pubblicazione richiede invece il consenso ovvero una licenza degli artisti.
Il nostro consiglio è che le istituzioni come scuole o associazioni, ad es. gli scout, gestiscano la questione con estrema sensibilità, richiedano magari anche una volta di troppo il consenso di tutti i soggetti interessati e preferiscano l’invio diretto di video e foto ai genitori rispetto alla pubblicazione.
No, non è possibile. Un disclaimer non è vincolante per un soggetto terzo, in questo caso il fotografo ovvero il titolare del diritto d’autore. A seconda dell’utilizzo del sito Internet tuttavia è possibile limitare l’accesso ai contenuti a determinate persone. Se ad es. solo la famiglia ha accesso al sito, l’utilizzo delle foto rientra nella fruizione privata ed è consentito.
La protezione delle immagini scade solo 70 anni dopo il decesso dell’autore. In altre parole, se un’immagine è stata realizzata nel 1930 e il fotografo è deceduto nel 1950, il diritto d’autore decade non, come spesso erroneamente si ritiene, nel 2001 ma solo nel 2020. I diritti d’autore sulle foto che non hanno alcun carattere individuale durano 50 anni a partire dalla realizzazione. In altre parole, i diritti su una foto della torre Eiffel scattata con il cellulare nel 2020 scadranno nel 2070.
Il diritto d’autore si applica anche sulle immagini elaborate, finché l’originale resta riconoscibile. Per poter pubblicare online un’immagine senza alcuna conseguenza occorre accertare, confrontando direttamente le immagini, che nell’elaborazione non sia in alcun modo riconoscibile l’originale, nemmeno come impostazione; oppure serve un diritto di utilizzo con il consenso della modifica all’originale.
Sì, perché il solo fatto che un sito Internet svizzero sia visualizzabile in Germania è condizione sufficiente per presentare una denuncia presso un tribunale tedesco. Consigliamo di richiedere rapidamente l’assistenza di un legale del Paese.