La diffusione del contagio da coronavirus ha suscitato in molti lavoratori una serie di dubbi di natura legale, in particolare qualora ci si ammali di COVID-19: chi paga se devo restare in quarantena? Continuerò a percepire il salario intero? Come funziona il diritto alle indennità giornaliere in caso di malattia?
Lei può richiedere le prestazioni dell’assicurazione infortuni se, ad esempio, contrae il virus della SARS o dell’Ebola. Queste patologie sono attribuibili inequivocabilmente, sotto il profilo medico, a un determinato gruppo di malattie. Per questo gruppo di malattie occorre che siano soddisfatti anche dei presupposti aggiuntivi: ad esempio, lo svolgimento di un’attività lavorativa in ospedale per quanto riguarda le malattie infettive (SARS) o il soggiorno per motivi professionali in aree tropicali o subtropicali per quanto riguarda le manifestazioni della febbre emorragica (Ebola).
L’assicurazione infortuni copre tutti i costi per gli accertamenti medici necessari, anche se il risultato non conferma la malattia. Nel caso in cui si renda opportuna da un punto di vista medico una quarantena, l’assicurazione infortuni paga delle indennità giornaliere per l’impedimento al lavoro che ne consegue.
Attenzione: non vengono assunti i costi relativi a uno screening di massa o a misure profilattiche per altre malattie senza elementi concreti di sospetto. Questi rientrano nella sfera di competenza della cassa malati.
Sì, se ha contratto il coronavirus riceve le indennità giornaliere.
Nel suo caso, il datore di lavoro deve fare in modo che lei continui ad adempiere l’obbligo lavorativo svolgendo la sua attività da casa. Qualora non sia fattibile, il datore di lavoro deve assegnarle delle mansioni sostitutive equivalenti che possono essere espletate in modalità home office, a salario invariato.
Se per motivi aziendali la sua presenza in loco è parzialmente o totalmente indispensabile, lei può essere occupato nella sua attività abituale solo se sul posto di lavoro è possibile rispettare le apposite misure di protezione. Nel caso in cui non sia possibile predisporre queste precauzioni, essenziali per un soggetto particolarmente a rischio come lei, il datore di lavoro deve esonerarla dalle sue funzioni continuando a corrisponderle il salario.
L’assicurazione di un’indennità giornaliera in caso di malattia copre la perdita di guadagno dovuta a incapacità lavorativa provocata da malattia, ad esempio se un imbianchino accusa forti dolori alla schiena, se un autista professionale non riesce più a muovere una mano per una tendinite o se un impiegato non è in grado di sbrigare il proprio lavoro a causa di disturbi psichici.
Nella prassi dell’assicurazione di un’indennità giornaliera in caso di malattia l’incapacità lavorativa viene interpretata come segue: È considerata incapacità lavorativa qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, che impedisce di svolgere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d’attività abituale.
Sul piano giuridico, la questione dell’incapacità lavorativa riconosciuta alle persone particolarmente a rischio che sono sane, ma che per precauzione non sono autorizzate a lavorare in azienda, è ancora aperta. Sicuramente, la prestazione lavorativa non è ragionevolmente esigibile da queste persone. Secondo il Tribunale federale, una persona è considerata inabile al lavoro se, in seguito a problemi di salute non può più svolgere la propria attività abituale, può svolgerla solo in modo limitato o nell’espletamento di tale attività corre il rischio di peggiorare il proprio stato.
Pertanto se a una persona particolarmente a rischio non è consentito lavorare perché un’eventuale infezione la esporrebbe a un decorso con complicanze, tecnicamente sussiste un’incapacità lavorativa dovuta a motivi di salute. È consigliabile, in questo caso, chiedere al datore di lavoro di informare l’assicurazione di un’indennità giornaliera in caso di malattia.
Sì, le indennità giornaliere AI connesse a provvedimenti d’integrazione continuano a essere corrisposte, indipendentemente dal fatto che l’istituzione d’integrazione – ad esempio un laboratorio protetto – sia chiusa a causa del coronavirus, che l’assicurato sia ammalato o che resti a casa per misura precauzionale.
(N.B.: si tratta di una decisione dell’assicurazione sociale del Cantone di Argovia, non di una direttiva ufficiale).
Se deve restare in quarantena le vengono versate al massimo dieci indennità giornaliere per ogni caso di quarantena. Per ricevere l’indennità di perdita di guadagno Corona deve compilare il modulo Richiesta per l'indennità di perdita di guadagno Corona e inoltrarlo alla sua cassa di compensazione.
Maggiori informazioni sono riportate nell’opuscolo «Indennità di perdita di guadagno» Corona pubblicato dall’AVS/AI.