Devo pagare, se il mio cucciolo si scatena nel giardino del vicino? Chi risponde, se il mio criceto rosicchia il tappeto? E posso lasciare in eredità il mio patrimonio al mio pappagallo? La detenzione di animali domestici non è solo fonte di gioia, ma comporta anche numerose questioni giuridiche e di responsabilità.
In linea generale, per il comportamento dei gatti non esiste una responsabilità del detentore dell’animale, in quanto i gatti non possono essere vigilati continuamente. Esistono tuttavia appositi apparecchi idrici e acustici che spaventano i gatti e li tengono lontani.
Una donazione manuale non può essere revocata. Nella fattispecie un animale non gode di una posizione privilegiata rispetto alle cose.
Anzitutto occorre verificare cosa prevede in proposito il vostro contratto di locazione e/o il regolamento interno. In mancanza di una regolamentazione specifica, in linea generale è consentito tenere animali domestici. Tuttavia, il locatore ha la facoltà di rifiutare il suo consenso alla detenzione di animali domestici di grandi dimensioni, come appunto certe razze di cani. Se non vi attenete a una relativa disposizione, il locatore può disdire il contratto di locazione.
In via di principio la vendita di animali su Internet è ammessa. Attenzione però: in quanto venditori siete tenuti ad assicurarvi che l’acquirente non riceva «prodotti» difettosi. Se dunque vendete ad es. Un coniglo malato, dovete rispondere anche se non eravate al corrente di una sua potenziale patologia. Quest’obbligo può essere eluso convenendo un’esclusione di garanzia, per la quale è però importante adottare la formulazione corretta: l’indicazione che il venditore non fornisce alcuna garanzia non equivale a un’esclusione di garanzia.
Per i danni arrecati nell’appartamento in locazione e imputabili al locatario ovvero ai suoi animali domestici o ai coinquilini, normalmente deve rispondere lei in quanto locatario. Ciò malgrado, le può essere addebitato solo il valore attuale residuo di un oggetto. Per un tappeto, la durata di vita oscilla tra gli otto e i dieci anni. Se questa durata di vita è già trascorsa, il locatore non è legittimato a fatturarle le spese per la sostituzione. Se però il tappeto è nuovo, i costi sono integralmente a suo carico.
Se il vostro animale domestico danneggia l’appartamento in affitto, di regola siete voi a doverne rispondere come locatari.
In questo caso risponde lei in qualità di locatario. L’evento sarebbe assicurato nella copertura di base dell’assicurazione RC privata, poiché il danno non è stato causato da un animale domestico, bensì dallo stesso stipulante.
In linea generale, il balcone può essere utilizzato a piacimento del locatario o del proprietario dell’appartamento. Sono previste restrizioni, se si suppongono immissioni foniche eccessive. In tal caso la decisione spetta al giudice. Nota bene: le controversie tra vicini approdate in tribunale richiedono tempi lunghi e l’esito è incerto, non da ultimo, perché in tema di carattere eccessivo il giudice dispone di un ampio potere discrezionale. Consigliamo pertanto di discutere il problema in prima persona con la vicina e di cercare una soluzione consensuale.
Un 11enne non è capace di discernimento riguardo all’acquisto di un porcellino d’India, in quanto non è in grado di valutare le conseguenze come le cure e i costi. Il contratto non è quindi valido, per cui potete restituire la bestiola e chiedere il rimborso del denaro.
Sì. Come detentore del cane lei risponde del danno che il suo animale domestico causa a un terzo – in questo caso al suo vicino. Eccezione: se può dimostrare di aver provveduto con cura alla custodia dell’animale o di aver fatto tutto il necessario per evitare il danno, non è tenuto e rifonderlo. Agli effetti pratici questa prova liberatoria è assai difficile da produrre: se ad es. un cane adulto entra nel giardino del vicino, è evidente che il proprietario non l’aveva legato e che di riflesso non ha fatto tutto il possibile per prevenire potenziali danni.
Piccoli animali innocui come ratti, criceti o uccellini tenuti in gabbia sono consentiti in un appartamento in affitto e non necessitano del consenso del locatore.
No. Sebbene la responsabilità per animali intervenga anche per i gatti, per i felini in libertà è meno stringente. Contrariamente ai cani, i gatti non possono essere costantemente sorvegliati e neppure educati in ugual misura. È socialmente riconosciuto che i gatti circolano liberamente, cacciano, marcano il territorio e che i rispettivi proprietari non possono controllarli in continuazione. Ne consegue che in quanto proprietari non potete essere chiamati a rispondere dei danni che il vostro micio causa quando gira liberamente.
Se il contratto d’acquisto non prevede alcun diritto di recesso, deve fare affidamento sulla correntezza del negozio di animali. Numerosi negozi seri contemplano tuttavia la possibilità di una restituzione.
La detenzione di animali di piccole dimensioni in un appartamento in affitto è consentita – non occorre chiedere l’autorizzazione del locatore.
Se il gatto del suo vicino è stato ferito o ucciso, è insorto un danno materiale: sebbene a norma di legge gli animali non siano oggetti, anche in questo caso vigono le disposizioni applicabili alle cose.
In caso di incidente con danni materiali, in virtù del rischio di esercizio del suo veicolo le viene imputata una responsabilità. Come autore dell’incidente deve informare il proprietario del gatto e lasciargli i suoi dati per l’assunzione dei danni. Se non conosce il proprietario del gatto, è tenuto a informare la polizia. Se omette di farlo, arrischia in determinate circostanze l’apertura di un procedimento penale per il reato di fuga.
Copra l’animale ferito preferibilmente con una coperta e lo porti il più rapidamente possibile da un veterinario oppure allarmi il servizio soccorso animali.
A seguito dell’incidente il vicino che ha subito il danno può chiederne il risarcimento. Per quantificare il danno non si considera solo il valore economico dell’animale, bensì anche il valore affettivo che il proprietario gli attribuiva per ragioni puramente emotive.
In questo caso dipende se il giardino è in affitto o se è di vostra proprietà. Se lei è proprietario unico del giardino, suo figlio può seppellire il gatto in giardino. Se invece è locatario, dovrebbe chiedere il permesso al suo locatore. Se lei è proprietario per piani, il giardino appartiene a tutti, anche se lei gode eventualmente di un diritto d’uso esclusivo. Prima di effettuare una simile opera di sepoltura consigliamo quindi di chiedere il consenso degli altri proprietari per piani.
Se ereditate un gatto o un cane, vigono le stesse disposizioni applicabili per una casa o un’auto: se non disposto diversamente, proprietà e responsabilità passano a tutti gli eredi.
Non esiste alcuna regolamentazione specifica per gli animali in caso di eredità, per cui si applicano le stesse disposizioni previste per gli oggetti: la proprietà e la responsabilità passano a tutti i membri insieme della comunione ereditaria. Raccomandiamo di designare quanto prima una persona che si occupi della cura e del mantenimento degli animali.
No, questo non si può fare. È però possibile incaricare in un testamento una determinata persona di provvedere all’animale e a tale proposito assegnarle un dato importo come legato.
Se un collaboratore non è autorizzato o non riesce a portare con sé sul posto di lavoro il proprio cane – o un altro animale domestico che necessita di assistenza e movimento – il datore di lavoro deve tenerne opportunamente conto nell’organizzazione dell’orario di lavoro e nell’assegnazione degli straordinari.
Secondo il codice delle obbligazioni (CO) i collaboratori sono tenuti a prestare ore supplementari, ma solo nella misura in cui sono in grado di farlo e lo si possa ragionevolmente pretendere da loro secondo le norme della buona fede.
A titolo comparativo possiamo attingere alla legge sul lavoro, secondo la quale i dipendenti con responsabilità familiari possono prestare ore supplementari solo con il loro consenso.
Se un animale domestico si ammala, il datore di lavoro deve metterle a disposizione il tempo necessario per curarlo – tuttavia non nella stessa misura prevista ad es. per un figlio malato.
Dal 1° aprile 2003 gli animali in Svizzera non sono più giuridicamente assimilati alle cose. Ai sensi della Legge sulla protezione degli animali, come detentore di animale domestico lei è tenuto, in caso di sua malattia, ad alloggiarlo, curarlo e accudirlo adeguatamente senza indugio.
A norma del CO, per l’adempimento di obblighi di legge che le causano un impedimento al lavoro non imputabile a sua colpa, il datore di lavoro a sua volta è obbligato a versarle per un periodo limitato il salario corrispondente. Questa situazione di diritto è paragonata all’obbligo di accudire un figlio malato.
Ciò malgrado, non si possono mettere in conto vari giorni come avviene per la cura di un figlio, ma piuttosto poche ore. Laddove possibile, la visita dal veterinario o l’affido a una pensione per animali andrebbero organizzati a margine dell’orario di lavoro. Ma se a causa del suo animale domestico non può ottemperare senza alcuna colpa al suo obbligo di fornire prestazioni di lavoro, deve ad es. presentare un attestato.
In linea generale, la protezione della personalità nel diritto del lavoro non significa che lei ha il diritto di portare il suo cane sul posto di lavoro. Diversa è la situazione ad es. con un cane guida, sul quale un collaboratore ipovedente deve fare affidamento.
Per il datore di lavoro si pone l’interrogativo di fondo se deve ammettere cani sul posto di lavoro. La presenza del cane, se beneducato e pulito, può eventualmente migliorare il clima di lavoro, senza trascurare che può anche accrescere la propensione a prestare ore supplementari e ad accettare orari di lavoro flessibili. Resta tuttavia il fatto che altri collaboratori possono avere reazioni allergiche ai cani o temere di essere morsi. Nella fattispecie interviene la protezione della personalità come pure la parità di trattamento dei collaboratori.
In via di principio è possibile attraverso una misura a protezione dell'unione coniugale. Se i cavalli continuano ad appartenere a entrambi i partner ovvero se entrambi ne traggono vantaggio, in linea generale devono provvedere insieme al loro mantenimento.
In caso di controversia il giudice attribuisce la custodia dell’animale alla parte che a suo giudizio può accudirlo meglio. Se entrambi gli ex partner sono d’accordo, si può concordare un diritto di visita.
Se non riuscite ad accordarvi – eventualmente con l’aiuto di un mediatore – è il giudice a decidere nella procedura a protezione dell'unione coniugale o di divorzio. Se non siete coniugati, sono applicabili le regole della società semplice e la decisione è assunta dal giudice di pace o dal giudice civile. Il cane sarà affidato alla parte che, sotto il profilo del benessere dell’animale, è in grado di assicurare un alloggio e cure migliori.