In Svizzera chi non è più in grado di provvedere da sé al proprio sostentamento vanta un diritto legale al sostegno da parte dei suoi parenti stretti. Ma chi dei familiari può essere tenuto, per chi e in quale misura, a fornire sostegno? E quali norme giuridiche si applicano in caso di conflitto?
No, i fratelli e le sorelle non sono tenuti all’obbligo di assistenza tra parenti.
No, vige solo tra parenti in linea diretta: tra nonni, genitori e figli. Fratelli e sorelle, zie, zii e cugini non devono sostenersi a vicenda.
Quando una persona non è in grado di provvedere autonomamente al proprio sostentamento. Non appena la persona in parola percepisce prestazioni di aiuto sociale, l’obbligo di assistenza tra parenti può essere valutato dal comune o dall’ufficio del servizio sociale.
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale si vive in condizioni agiate quanto la propria situazione reddituale e patrimoniale consente di condurre una vita prospera. Il reddito e il patrimonio sono calcolati sulla scorta dei dati dell’autorità fiscale.
Secondo la Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale (CSIAS), in cifre concrete si configura la seguente situazione: le persone sole possono essere soggette all’obbligo di assistenza tra parenti a partire da un reddito annuo imponibile di pressappoco 120 000 franchi, i coniugati da 180 000 franchi. In caso di figli minorenni nell’economia domestica il limite aumenta di 20 000 franchi per figlio. Dalla sostanza imponibile è possibile dedurre un importo esentasse, che ammonta a 250 000 franchi per i single e a 500 000 franchi per i coniugati. Per ogni figlio si aggiungono altri 40 000 franchi.
Dall’importo residuo viene dedotto il consumo annuo del patrimonio. In altri termini: se lei dovesse essere soggetto all’obbligo di assistenza tra parenti, ha la facoltà di consumare per sé ogni anno una parte del patrimonio; non deve investire l’intera sostanza nella prestazione di sostegno. All’età di 18-30 anni si tratta di 1/60 all’anno, all’età di 31-40 anni di 1/50 all’anno, all’età di 41-50 anni di 1/40 all’anno, all’età di 51-60 anni di 1/30 all’anno e dai 61 anni in poi di 1/20 all’anno.
Stando alle direttive della CSIAS, no. Il limite per i coniugati con due figli si attesta a 220 000 franchi.
No o al massimo in forma ridotta. In particolari circostanze l’obbligo di assistenza tra parenti viene ridimensionato o persino abolito, ad es. se la persona in parola ha violato obblighi familiari nei suoi confronti o ha commesso un atto delittuoso.
No, i figli non sono tenuti a ripianare i debiti dei loro genitori. Se tuttavia vivono in condizioni agiate, è possibile che debbano sostenere finanziariamente la loro madre.
Sì. Ma l’azione di assistenza è proposta secondo l'ordine dei diritti ereditari. Tra parenti di pari grado sussiste un obbligo proporzionale alla loro situazione.
In altre parole: se i figli dei nonni, ovvero i genitori dei nipoti, vivono a loro volta in condizioni agiate, sono tenuti per primi all’obbligo di assistenza tra parenti. Se la persona in stato di bisogno ha altri figli, tutti loro devono versare la stessa quota.
No, i fratelli e le sorelle non sono soggetti all’obbligo di assistenza tra parenti.
Dal 2000 fratelli e sorelle non possono più essere obbligati a fornire assistenza tra parenti.
Se vivete in condizioni di agiatezza, è possibile che siate soggetti all’obbligo di assistenza tra parenti. Non dovete però rimborsare concretamente il patrimonio donato o l’acconto della quota ereditaria.
Se vostro padre presenta una richiesta di assegnazione di prestazioni complementari all’autorità di assicurazione sociale, quest’ultima verifica il diritto a prestazioni integrative computando il patrimonio donato a lei e ai suoi fratelli e sorelle alla sostanza in essere.
Tuttavia, per ogni anno trascorso dall’acconto della quota ereditaria o dalla donazione vengono dedotti 10 000 franchi. Il computo del patrimonio donato può comportare il rigetto della domanda di prestazioni complementari o una riduzione delle medesime.
I contributi dei parenti non possono essere riscossi per decisione delle autorità assistenziali. In caso di controversia il comune di domicilio tenuto all’assistenza o che sostiene i costi deve promuovere un’azione civile in sede giudiziaria che possa estendersi alla richiesta del sostentamento futuro e quello al massimo per l’anno precedente l’azione.
Il contributo di assistenza concreto è calcolato come segue: per uno stile di vita elevato, dal reddito computabile, al netto dell’importo esentasse e del consumo del patrimonio, viene dedotto il fabbisogno computabile (forfait) per economie domestiche di parenti tenuti all’assistenza (economia domestica di 1 persona: 10 000 franchi al mese, economia domestica di 2 persone: 15 000 franchi, supplemento per figlio 1700 franchi).