Fatta eccezione per il superamento del limite di velocità, la guida in stato di ebbrezza è il motivo più frequente di un conflitto con la legge sulla circolazione stradale. Per questa ragione, nel 2021 i servizi svizzeri della circolazione hanno ritirato complessivamente 10 591 volte la licenza di condurre. Tuttavia, va segnalato che negli ultimi anni si è registrato un calo del numero di patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza.
Ecco perché una sagra del vino o una serata festiva terminano con una brutta sorpresa se la polizia sul ciglio della strada vi fa segno di accostare e, durante un controllo di routine, vi sottopone a un accertamento etilometrico (art. 55 cpv. 1 LCStr). Non è necessario un concreto sospetto iniziale e se rifiutate di collaborare, siete passibili di sanzioni penali (art. 91a LCStr).
In linea generale l’accertamento etilometrico è sufficiente per constatare la vostra inattitudine alla guida. In alcuni casi, ai fini della certezza probatoria di diritto penale, occorre anche un prelievo ematico per la verifica del tasso alcolemico.
Nell’accertamento etilometrico viene determinata la concentrazione in milligrammi di alcol per litro nell'aria espirata (mg/l), mentre l’esame del sangue rileva la quantità di alcol (espressa in grammi) per chilo di sangue (g/kg = per mille). Sotto il profilo giuridico, il valore mg/l è equiparato al doppio del valore per mille. In conformità alla pertinente ordinanza dell’Assemblea federale, 0,25 mg/l di alcol nell’aria espirata ad esempio corrispondono giuridicamente allo 0,5 per mille di alcol nel sangue. In linea generale vale quanto segue: più alto è il livello di alcol nel sangue, più lunga è la durata di revoca della licenza di condurre.
una contravvenzione (art. 91 cpv. 1 LCStr), di regola un numero a tre cifre piuttosto elevato. Oltre alla multa ricevete un ammonimento dell’ufficio della circolazione purché, oltre allo stato di ebbrezza, non siano state violate altre regole della circolazione o negli ultimi due anni non abbiate avuto precedenti analoghi. Diversamente interviene la revoca per almeno un mese della licenza di condurre (artt. 16a e 16b LCStr).
A ciò si aggiungono spese per il lavoro delle autorità e i costi di un’eventuale analisi dell’alcol nel sangue, che possono persino superare l’importo della multa vera e propria.
una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria (art. 91 cpv. 2 LCStr). Di fatto, per i trasgressori al primo reato si applica generalmente una pena pecuniaria sospesa, unitamente a una multa senza la condizionale. La contravvenzione ammonta perlopiù a quattro cifre, anche a fronte di valori in per mille e livelli reddituali relativamente modesti. Ad ogni modo si procede a un’iscrizione nel casellario giudiziale,
senza contare che la revoca della licenza di condurre è di almeno tre mesi. Se avete già commesso spesse volte delle infrazioni stradali, la durata minima di revoca a norma della legge sulla circolazione stradale può aumentare drasticamente (art. 16c LCStr).
Peraltro anche in questo caso sono addebitate spese e i costi di un eventuale esame del tasso alcolemico nel sangue.
Se state accompagnando un allievo conducente, a voi si applica inoltre un valore limite dello 0,1 per mille; lo stesso in vigore per gli allievi conducenti stessi, gli istruttori di guida, i giovani conducenti e i conducenti professionisti.
Da questo valore in poi le cose si fanno decisamente sgradevoli. Oltre alle conseguenze previste con un per mille di 0,8 – 1,59, ai sensi della legge venite obbligatoriamente sottoposti a una verifica dell’idoneità alla guida (art. 15d cpv. 1 lett. a LCStr) e la vostra licenza di condurre viene revocata a titolo preventivo (art. 30 OAC).
Nella verifica dell’idoneità alla guida un medico del traffico accerta la presenza di un problema di abuso di alcol o persino di una dipendenza. Dovete comprovare sull’arco di vari mesi la totale astinenza dall’alcol, il più delle volte con l’analisi di campioni di capelli. È solo quando il medico del traffico rilascia una perizia positiva in merito all’idoneità alla guida che l’ufficio della circolazione restituisce la licenza di condurre – di regola subordinatamente alla condizione di mantenere l’astinenza dall’alcol.
Ai controlli del consumo di alcol, che a volte si protraggono per anni, si aggiungono i costi delle analisi dell’ordine di varie migliaia di franchi, totalmente a vostro carico in quanto responsabili. Chi vuole riottenere l’idoneità alla guida, deve rigare dritto per un bel po' di tempo. Ai controlli del consumo di alcol, che a volte si protraggono per anni, si aggiungono costi delle analisi dell’ordine di varie migliaia di franchi.
Se si beve un po’ troppo, non si dovrebbe guidare. Questo principio non vale solo per i veicoli motorizzati, bensì anche per quelli senza motore, come le biciclette. Infatti, se si viene pizzicati in sella con una concentrazione alcolemica troppo alta nell’aria espirata o nel sangue, si rischia addirittura il ritiro della patente. Ciò avviene se si sospetta una mancata idoneità alla guida. In questi casi, la persona in questione deve sottoporsi a un test medico per ottenere un accertamento dell’idoneità alla guida, e a seconda dell’esito, la patente viene ritirata o meno. Dopo una serata allegra dunque, per essere sicuri di arrivare a casa senza incidenti e con la patente ancora in mano si dovrebbe andare a piedi, prendere i trasporti pubblici o chiamare un taxi.
Impensabile ma vero: si può perdere la patente anche senza essere al volante. Infatti, se la polizia o persone terze forniscono indicazioni che sembrano suggerire un abuso di alcol o droghe, problemi psichici o infermità fisiche, l’ufficio della circolazione può ritirare la licenza di condurre a titolo preventivo. Per riottenere la patente, la persona in questione deve passare dei test psicologici o medici molto onerosi.
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Se guidate in stato di ebbrezza e causate un incidente con danni a terzi, siete chiamati a rispondere anche delle conseguenze in materia di responsabilità. Alla vostra assicurazione responsabilità civile veicoli a motore incombe l’obbligo di fornire le sue prestazioni al o ai danneggiati, ma è anche tenuta a chiamare in causa, almeno in parte, anche voi come stipulanti (art. 65 cpv. 3 LCStr).