Il numero delle persone che dall’Ucraina cerca rifugio in Svizzera aumenta di giorno in giorno. Stando alle ultime cifre della Segreteria di Stato della migrazione (SEM), oltre 18 000 persone sono oggi registrate in Svizzera (situazione al 29 marzo). La disponibilità nei confronti dei profughi è grande, come dimostrato dalle tante persone che mettono a disposizione camere o appartamenti per ospitarli. Abbiamo le risposte alle domande giuridiche più importanti che sorgono prima di accogliere profughi ucraini.
In linea generale, tutte le persone titolari di uno statuto di protezione S beneficiano dell’aiuto sociale del cantone, a significare che le spese di sostentamento dei rifugiati sono coperte dal comune o dal cantone. Se dunque si accolgono profughi provenienti dall’Ucraina, non vi sono ulteriori costi da sostenere.
Se ai rifugiati non è richiesto un canone di locazione, non sussiste alcun obbligo di notifica. Se si richiede un’indennità per l’alloggio, occorre comunicare l’arrivo dei rifugiati alla competente autorità cantonale. In linea generale, alle persone provenienti dall’Ucraina è consentito soggiornare senza visto in Svizzera fino a 90 giorni, dopodiché devono fare richiesta di un permesso di soggiorno.
Come per qualsiasi sublocazione, occorre informare il padrone di casa se si intende ospitare subaffittuari. Il locatore è legittimato a opporre un rifiuto solo in presenza di motivi importanti. Il locatore non è tenuto ad accettare un sovraffollamento dell'abitazione.
Se non si intende chiedere un canone di locazione, ma fornire semplicemente un alloggio gratuito ai rifugiati, non vige alcun obbligo di informare il padrone di casa. Consigliamo tuttavia di farlo comunque.
Se si accolgono gratuitamente dei rifugiati, sotto il profilo legale non si configura un rapporto di locazione. In altre parole: non è obbligatorio un accordo scritto. Peraltro, ai sensi di legge anche i contratti di locazione sono validi in via informale, ossia verbalmente. Nella realtà pratica è tuttavia consigliabile definire per scritto le convenzioni o gli accordi pattuiti.
Si può contattare l’Organizzazione svizzera di aiuto ai rifugiati (tedesco) oppure l’ organizzazione Campax.
In linea generale si applica un termine di preavviso di almeno tre mesi, come per i normali contratti di locazione residenziale. Se viene stipulato solo un contratto di locazione a tempo determinato, non occorre pattuire un termine di disdetta.
Se viene data in locazione solo una singola camera ammobiliata, il periodo minimo di preavviso è di 14 giorni. È sempre ammissibile concordare per contratto un termine di preavviso più lungo di quello previsto dalla legge. Se non viene concordato altro, si applicano le disposizioni di legge.
I cantoni ricevono una somma forfettaria dalla Confederazione per l'alloggio e l’assistenza alle persone accolte. Compete ai cantoni decidere se o cosa versare ai privati per l'alloggio. Per informazioni dettagliate vogliate rivolgervi alle autorità comunali o cantonali.
La Svizzera concede ai profughi in fuga dall’Ucraina lo statuto di protezione S per assicurare loro una tutela sollecita e senza complicazioni in Svizzera. In questo caso non occorre infatti espletare una procedura d’asilo ordinaria.
Concretamente, lo statuto di protezione S significa che i profughi ucraini ottengono un diritto di soggiorno, hanno diritto a un alloggio e a cure mediche, possono richiedere un permesso di lavoro e i bambini hanno la possibilità di andare a scuola.
Le autorità competenti provvedono a che i rifugiati ricevano un'assicurazione contro le malattie e gli infortuni. Un’assicurazione responsabilità civile non è obbligatoria. Tuttavia, è possibile verificare se le autorità del rispettivo comune stipulano anche un’assicurazione di responsabilità civile per i rifugiati.
Se siete voi stessi inquilini, siete responsabili nei confronti del proprietario di casa per qualsiasi danno causato dalle persone ospitate.
Le persone alloggiate rispondono in ogni caso nei vostri confronti per qualsiasi danno causato. Se avete un’assicurazione responsabilità civile occorre verificare se copre il danno.
No, non si può pretendere dall’oggi al domani che i rifugiati se ne vadano di nuovo. Devono essere rispettati gli accordi contrattuali o i periodi minimi di preavviso previsti dalla legge.