Il 2° pilastro del sistema previdenziale svizzero a 3 pilastri è costituito dalla previdenza professionale obbligatoria (LPP). È disciplinata dalla Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP), una normativa quadro contenente le prescrizioni minime per gli istituti privati di previdenza.
L’obiettivo del 2° pilastro è quello di garantire il mantenimento del tenore di vita abituale del lavoratore e dei suoi familiari, dato che a causa dell’andamento demografico ed economico in Svizzera la rendita AVS del 1° pilastro riesce attualmente a coprire solo il minimo vitale. La previdenza professionale obbligatoria (LPP) ha pertanto il compito d’integrare le prestazioni AVS/AI in vecchiaia, in caso d’invalidità o in caso di decesso.
La previdenza professionale è formata da una componente obbligatoria e da una sovraobbligatoria (facoltativa). Nel regime obbligatorio vengono assicurati i salari annui fino a un massimale predeterminato (vedi: salario annuo massimo computabile LPP). La quota eccedente del salario ricade nell’ambito del regime sovraobbligatorio.
La previdenza obbligatoria prevede la copertura di diversi rischi: vecchiaia (rendita LPP), infortunio, invalidità, decesso. Comprende inoltre l’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia, cioè la garanzia della continuazione del pagamento del salario qualora subentri una malattia e gli istituti di libero passaggio. Maggiori dettagli sulla strutturazione del 2° pilastro sono contenuti nel grafico sottostante.
Regime obbligatorio o sovraobbligatorio? Obbligo di contribuzione: sì o no? Qui trovate tutti gli aspetti importanti concernenti la previdenza professionale obbligatoria (LPP).
Nella previdenza professionale obbligatoria hanno l’obbligo di contribuzione e di assicurazione tutti i dipendenti con salario annuo soggetto all’AVS superiore al salario annuo minimo LPP. La responsabilità della corretta copertura assicurativa nella previdenza professionale è affidata al datore di lavoro. Analogamente a quanto accade per i contributi AVS, il datore di lavoro deve partecipare per almeno il 50% alla contribuzione LPP. I lavoratori indipendenti possono effettuare versamenti nella previdenza professionale a titolo volontario.
L’obbligo di contribuzione LPP decorre dall’inizio del rapporto di lavoro e termina al raggiungimento dell’età di riferimento (in precedenza: età di pensionamento) di 65 anni. I capitali della previdenza professionale (LPP) sono amministrati da enti pubblici o privati quali casse pensione o istituti di previdenza.
Per quanto riguarda il salario annuo assicurato valido per la LPP si fa una distinzione, in generale, tra parte sottoposta al regime obbligatorio e parte sottoposta al regime sovraobbligatorio. Sono assicurati obbligatoriamente i salari annui soggetti all’AVS che superano il salario annuo minimo LPP. La quota del salario annuo assicurato che oltrepassa il massimale (salario annuo massimo computabile LPP) è attribuita al regime sovraobbligatorio ed è oggetto di prestazioni facoltative da parte della cassa pensione che lo gestisce. Chi vuole dotarsi di una protezione supplementare deve scegliere un prodotto adeguato della previdenza privata 3a.
In linea generale hanno diritto alla rendita di vecchiaia della previdenza professionale (LPP) le persone assicurate al raggiungimento dell’età di riferimento (in precedenza: età di pensionamento). Le disposizioni del regolamento della cassa pensione o dell’istituto di previdenza possono prevedere la possibilità di esercitare il diritto alle prestazioni già a partire dai 58 anni compiuti. L’ammontare della rendita si basa sull’avere di vecchiaia disponibile moltiplicato per la cosiddetta «aliquota di conversione», una percentuale fissa predefinita. Esempio di calcolo: con un avere di vecchiaia nel regime obbligatorio di CHF 350 000.− convertito applicando un’aliquota del 6,8% si avrà una rendita annua di CHF 23 800.−.
Importante: in futuro le attuali aliquote di conversione stabilite dalla legge sono destinate a diminuire. Per questo motivo è consigliabile programmare per tempo la propria previdenza, effettuando versamenti anche nel 3° pilastro facoltativo per migliorare ulteriormente la protezione in vecchiaia.
Quando si cambia lavoro, l’avere di vecchiaia LPP accumulato viene trasferito dalla cassa pensione del vecchio datore di lavoro a quella del nuovo datore di lavoro. In alcuni casi è ammesso il pagamento in contanti della prestazione o il suo impiego per altri scopi. Ad esempio, si può prelevare l’intero avere LPP in contanti se si lascia definitivamente la Svizzera per stabilirsi all’estero (esclusi i paesi UE e AELS). Particolarmente apprezzata è la possibilità di prelievo anticipato o di costituzione in pegno dell’avere di vecchiaia LPP per l’acquisto o la costruzione di un’abitazione ad uso proprio o per l’avvio di un’attività indipendente. Un prelievo anticipato dell’avere LPP accumulato provoca in molti casi una lacuna previdenziale che può rivelarsi critica, in quanto viene a mancare una parte di capitale per la corresponsione della rendita LPP dopo il pensionamento. A questo scopo sono disponibili varie soluzioni della previdenza privata per la vecchiaia, ad esempio un prodotto del pilastro 3a o un’assicurazione sulla vita.
La previdenza professionale obbligatoria (LPP) viene finanziata attraverso il sistema di capitalizzazione, lo stesso utilizzato nella previdenza privata per la vecchiaia. Ogni persona assicurata costituisce, individualmente e secondo un processo di risparmio regolato dalla legge, un capitale per il pagamento della rendita e, quindi, per la copertura previdenziale in vecchiaia. Poiché le casse pensione sono tenute a garantire a lungo termine i pagamenti di tutte le rendite, sia di quelle correnti che di quelle future, investono i contributi LPP in soluzioni orientate alla sicurezza, ma anche al rendimento. Per questo il mercato dei capitali è considerato il terzo contribuente «invisibile», accanto alle datrici e ai datori di lavoro e alle dipendenti e ai dipendenti.
In linea di principio, nel 2° pilastro − cioè nella previdenza professionale obbligatoria (LPP) − sono assicurati tutti i dipendenti con salario annuo soggetto all’AVS (superiore al salario annuo minimo LPP) che hanno quindi l’obbligo di versare i contributi. Chi non esercita un’attività lucrativa dovrebbe prendere in considerazione una previdenza privata e scegliere un prodotto adeguato, ad esempio un conto 3a o un’assicurazione sulla vita.
La responsabilità della corretta organizzazione e contabilità della previdenza professionale è affidata alla datrice o al datore di lavoro che sceglie la cassa pensione o l’istituto di previdenza e partecipa alla contribuzione LPP delle sue dipendenti e dei suoi dipendenti (di solito al 50%).
L’avere di vecchiaia LPP accumulato viene versato sotto forma di rendita mensile normalmente al raggiungimento dell’età di riferimento (in precedenza: età di pensionamento) di 65 anni. Esiste inoltre la possibilità di prelevare anticipatamente il capitale disponibile, nello specifico al trasferimento definitivo all’estero, all’avvio di un’attività indipendente o all’acquisto di un’abitazione.
Non vi è alcun tetto massimo per la rendita di vecchiaia erogata dalla cassa pensione. L’ammontare dei pagamenti dipende dall’avere di vecchiaia o dal capitale di vecchiaia disponibile e dall’aliquota di conversione in vigore. Ad esempio, con un avere di vecchiaia di CHF 115 000 e un’aliquota di conversione del 6,8% la persona assicurata percepirà in vecchiaia un reddito pari a CHF 7820.
Diversamente dalle rendite AVS/AI, finanziate con il sistema di ripartizione, la previdenza professionale funziona secondo il sistema di capitalizzazione. Il processo di risparmio avviene per ogni singola persona nel quadro delle norme di legge. Affinché le rendite LPP siano garantite anche a lungo termine, le somme versate per la LPP vengono investite sul mercato dei capitali mirando al rendimento in un’ottica di sicurezza.
Avete domande o desiderate una consulenza previdenziale? Siamo sempre a vostra completa disposizione.
Il sistema previdenziale svizzero a 3 pilastri ha lo scopo di garantire una protezione finanziaria alle persone in Svizzera durante la vecchiaia, in caso d’invalidità o in caso di decesso.
Il 1° pilastro serve a garantire il minimo vitale in vecchiaia, in caso d’invalidità e incapacità lavorativa o in caso di decesso.
Con un versamento facoltativo nella previdenza vincolata 3a o nella previdenza libera 3b si possono colmare in larga misura le lacune del 1° e 2° pilastro nel sistema sociale svizzero.