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Termine di disdetta in caso di malattia: periodo di protezione e continuazione del pagamento del salario

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Vi siete rotti una gamba o avete sofferto di disturbi gastrici durante il periodo di disdetta? Qui vi spieghiamo tutto quello che c’è da sapere sulla disdetta in caso di malattia.   

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    Carole Kaufmann Ryan

    Carole Kaufmann Ryan, avvocato presso AXA-ARAG, è specializzata in diritto del lavoro e vi informa circa questioni d'attualità legate a questo ambito illustrando al contempo diritti e doveri di datori di lavoro e lavoratori.

Se a dare la disdetta siete stati voi, il periodo di disdetta non si prolunga nel caso che vi ammaliate. Molto diversa è la situazione se la disdetta è stata data dal datore di lavoro: se durante il periodo di disdetta subite un infortunio o vi ammalate, il termine di disdetta si interrompe per tutta la durata della vostra inabilità al lavoro, al massimo però fino allo scadere del periodo di protezione previsto per legge, per poi riprendere successivamente. 

Può quindi per esempio accadere che, con un contratto rescindibile esclusivamente a fine mese, un solo giorno di assenza dovuta a malattia (durante il termine di disdetta) prolunghi il termine di disdetta di un intero mese.

Periodo di protezione

Il periodo di protezione disciplinato nell’art. 336c cpv. 1 lit. b del Codice delle obbligazioni svizzero (CO) costituisce una restrizione della libertà di disdetta. Scopo di questo articolo è proteggere il lavoratore dalla perdita dell’impiego in un periodo in cui le sue chance di trovare un altro lavoro sono minime e durante il quale – a causa della malattia o dell’infortunio – difficilmente verrebbe assunto da un nuovo datore di lavoro.

Questa  protezione inizia però solo alla scadenza del periodo di prova e ha una durata di 30 giorni nel primo anno di servizio, 90 giorni dal secondo al quinto anno di servizio compreso e 180 giorni a partire del sesto anno di servizio. È tuttavia necessario che il lavoratore sia inabile al lavoro , ovvero incapace di svolgere il lavoro dovuto in base al contratto, e non «solo» malato.

Se l’inabilità al lavoro cessa, termina con essa anche il periodo di protezione, anche se non sono state raggiunte le scadenze previste dalla legge.

Certificato medico

Ai sensi della regola generale dell’onere della prova dell’art. 8 CC, è il lavoratore a dover fornire la prova dell’inabilità al lavoro causata da malattia, generalmente per mezzo di un certificato medico. Se il vostro datore di lavoro ha motivo giustificato per dubitare della correttezza del certificato medico da voi presentato, può richiedere una visita presso un suo medico di fiducia anche senza relativa base contrattuale.

Disdetta durante la malattia

La disdetta pronunciata dal datore di lavoro durante l’inabilità al lavoro è nulla e deve essere ripetuta allo scadere del periodo di protezione. Viceversa, durante il periodo di prova la disdetta è possibile anche in caso di inabilità al lavoro del lavoratore.

Malattia ripetuta

Se nel corso del termine di disdetta vi ammalate ripetutamente, è determinante se la malattia è dovuta alla stessa causa. Se vi rompete una gamba e successivamente prendete un’influenza, i periodi di protezione si sommano. Questo non vale tuttavia se la seconda inabilità al lavoro ricade nel termine prorogato ai sensi dell’art 336 cpv. 3 CO.

Non fanno scattare un nuovo periodo di protezione nemmeno le ricadute o gli effetti postumi della stessa malattia. In caso di ricaduta potete tuttavia sfruttare i giorni restanti del periodo di protezione non completamente utilizzato.

 

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    Esempio pratico di termine di disdetta

    A maggio 2019 e al suo nono mese di servizio, il signor Leutenegger riceve la disdetta per fine giugno 2019, con termine di disdetta di un mese. Dal 1° al 21 giugno 2019 si ammala di influenza, il 15 giugno si sloga una caviglia e viene giudicato inabile al lavoro da tale data e fino al 31 luglio 2019. Il primo periodo di protezione va dal 1° al 21 giugno 2019: il termine di disdetta viene interrotto per 21 giorni. La caviglia slogata è un evento diverso dalla malattia (influenza) e perciò il 15 giugno inizia un secondo periodo di protezione di 30 giorni. Il rapporto di lavoro termina così a fine agosto 2019.

Continuazione del pagamento del salario

Se non diversamente concordato e se il datore di lavoro non ha stipulato un’assicurazione d’indennità giornaliera, in caso di malattia si applica l’art. 324a cpv. 1 CO: continuazione del pagamento del salario al 100% per un tempo limitato. Il datore di lavoro, in presenza dei requisiti menzionati sopra, è tenuto a versare interamente per un «tempo limitato» il «salario, compresa una adeguata indennità per perdita del salario in natura» se il rapporto di lavoro dura da più di tre mesi.

Durata del pagamento

Il «tempo limitato» si determina sulla base del numero di anni di impiego, tenendo conto nel calcolo anche del periodo di prova e della formazione professionale in azienda. Nel primo anno di impiego, l’obbligo di continuare a pagare il salario dura tre settimane. Negli anni di impiego successivi si applicano scale sviluppate dalla dottrina e dalla giurisprudenza, che si differenziano a seconda della regione (scala di Berna, di Zurigo e di Basilea).

L’obbligo di continuazione del pagamento del salario vale per anno di impiego ai sensi dell’art. 324a cpv. 1 CO. Con ogni anno di impiego matura un nuovo diritto alla continuazione del pagamento del salario, anche in caso di malattia che perdura, fintanto che il rapporto di lavoro rimane in essere.

 

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    Esempio pratico di continuazione del pagamento del salario

    A febbraio 2019 la signora Gysi riceve la disdetta con un termine di due mesi per la fine di aprile 2019. Il 3 febbraio 2019 si ammala e rimane inabile al lavoro sicuramente fino a fine agosto 2019. Il suo diritto al salario sussiste fino a fine marzo 2019 (otto settimane), dopodiché il rapporto di lavoro continua per via del termine di disdetta prorogato, ma il diritto al salario si estingue.

Assicurazione d’indennità giornaliera

Se il contratto di lavoro, il contratto normale di lavoro o il contratto collettivo di lavoro prevede un’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia, la continuazione del pagamento del salario funziona diversamente, a condizione però che la regola sia almeno equivalente per il lavoratore. Questo aspetto è regolato nell’art. 324a cpv.4 CO.

Continuazione del pagamento del salario equivalente

La continuazione del pagamento del salario con assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia è considerata equivalente se ha le seguenti caratteristiche:

  • continuazione del pagamento del salario all’80% per 720 giorni nell’arco di 900 giorni consecutivi
  • almeno il 50% del premio è a carico del datore di lavoro 
  • Termine d’attesa massimo di 3 giorni, ovvero giorni senza continuazione del pagamento del salario all’inizio di ciascuna fase di malattia
  • Il termine d’attesa fino alla concessione delle prestazioni assicurative può essere strutturato in modo differente, in quanto il datore di lavoro in questo periodo è obbligato a continuare a pagare il salario. Di solito, viene concordato un termine d’attesa di 30, 60 o 90 giorni

Continuazione del pagamento del salario all’80%

In caso di impedimento al lavoro (in caso di giorni di attesa, al più tardi a partire dal quarto giorno), la continuazione del pagamento del salario è pari all’80%. La continuazione del pagamento del salario da parte del datore di lavoro viene sostituita dalle prestazioni assicurative pari all’80% del precedente salario una volta terminato il termine d’attesa.

È importante notare che la protezione dalla disdetta e l’obbligo di continuazione del pagamento del salario non sono collegati tra loro. Il rapporto di lavoro può ad esempio essere prolungato di 90 giornate a causa del periodo di protezione e l’obbligo di continuazione del pagamento del salario del vostro datore di lavoro terminare già dopo un paio di settimane.

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