Vi siete rotti una gamba o avete sofferto di disturbi gastrici durante il periodo di disdetta? Qui vi spieghiamo tutto quello che c’è da sapere sulla disdetta in caso di malattia.
Se a dare la disdetta siete stati voi, il periodo di disdetta non si prolunga nel caso che vi ammaliate. Molto diversa è la situazione se la disdetta è stata data dal datore di lavoro: se durante il periodo di disdetta subite un infortunio o vi ammalate, il termine di disdetta si interrompe per tutta la durata della vostra inabilità al lavoro, al massimo però fino allo scadere del periodo di protezione previsto per legge, per poi riprendere successivamente.
Può quindi per esempio accadere che, con un contratto rescindibile esclusivamente a fine mese, un solo giorno di assenza dovuta a malattia (durante il termine di disdetta) prolunghi il termine di disdetta di un intero mese.
Il periodo di protezione disciplinato nell’art. 336c cpv. 1 lit. b del Codice delle obbligazioni svizzero (CO) costituisce una restrizione della libertà di disdetta. Scopo di questo articolo è proteggere il lavoratore dalla perdita dell’impiego in un periodo in cui le sue chance di trovare un altro lavoro sono minime e durante il quale – a causa della malattia o dell’infortunio – difficilmente verrebbe assunto da un nuovo datore di lavoro.
Questa protezione inizia però solo alla scadenza del periodo di prova e ha una durata di 30 giorni nel primo anno di servizio, 90 giorni dal secondo al quinto anno di servizio compreso e 180 giorni a partire del sesto anno di servizio. È tuttavia necessario che il lavoratore sia inabile al lavoro , ovvero incapace di svolgere il lavoro dovuto in base al contratto, e non «solo» malato.
Se l’inabilità al lavoro cessa, termina con essa anche il periodo di protezione, anche se non sono state raggiunte le scadenze previste dalla legge.
Ai sensi della regola generale dell’onere della prova dell’art. 8 CC, è il lavoratore a dover fornire la prova dell’inabilità al lavoro causata da malattia, generalmente per mezzo di un certificato medico. Se il vostro datore di lavoro ha motivo giustificato per dubitare della correttezza del certificato medico da voi presentato, può richiedere una visita presso un suo medico di fiducia anche senza relativa base contrattuale.
La disdetta pronunciata dal datore di lavoro durante l’inabilità al lavoro è nulla e deve essere ripetuta allo scadere del periodo di protezione. Viceversa, durante il periodo di prova la disdetta è possibile anche in caso di inabilità al lavoro del lavoratore.
Se nel corso del termine di disdetta vi ammalate ripetutamente, è determinante se la malattia è dovuta alla stessa causa. Se vi rompete una gamba e successivamente prendete un’influenza, i periodi di protezione si sommano. Questo non vale tuttavia se la seconda inabilità al lavoro ricade nel termine prorogato ai sensi dell’art 336 cpv. 3 CO.
Non fanno scattare un nuovo periodo di protezione nemmeno le ricadute o gli effetti postumi della stessa malattia. In caso di ricaduta potete tuttavia sfruttare i giorni restanti del periodo di protezione non completamente utilizzato.
Se non diversamente concordato e se il datore di lavoro non ha stipulato un’assicurazione d’indennità giornaliera, in caso di malattia si applica l’art. 324a cpv. 1 CO: continuazione del pagamento del salario al 100% per un tempo limitato. Il datore di lavoro, in presenza dei requisiti menzionati sopra, è tenuto a versare interamente per un «tempo limitato» il «salario, compresa una adeguata indennità per perdita del salario in natura» se il rapporto di lavoro dura da più di tre mesi.
Il «tempo limitato» si determina sulla base del numero di anni di impiego, tenendo conto nel calcolo anche del periodo di prova e della formazione professionale in azienda. Nel primo anno di impiego, l’obbligo di continuare a pagare il salario dura tre settimane. Negli anni di impiego successivi si applicano scale sviluppate dalla dottrina e dalla giurisprudenza, che si differenziano a seconda della regione (scala di Berna, di Zurigo e di Basilea).
L’obbligo di continuazione del pagamento del salario vale per anno di impiego ai sensi dell’art. 324a cpv. 1 CO. Con ogni anno di impiego matura un nuovo diritto alla continuazione del pagamento del salario, anche in caso di malattia che perdura, fintanto che il rapporto di lavoro rimane in essere.
Se il contratto di lavoro, il contratto normale di lavoro o il contratto collettivo di lavoro prevede un’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia, la continuazione del pagamento del salario funziona diversamente, a condizione però che la regola sia almeno equivalente per il lavoratore. Questo aspetto è regolato nell’art. 324a cpv.4 CO.
La continuazione del pagamento del salario con assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia è considerata equivalente se ha le seguenti caratteristiche:
In caso di impedimento al lavoro (in caso di giorni di attesa, al più tardi a partire dal quarto giorno), la continuazione del pagamento del salario è pari all’80%. La continuazione del pagamento del salario da parte del datore di lavoro viene sostituita dalle prestazioni assicurative pari all’80% del precedente salario una volta terminato il termine d’attesa.
È importante notare che la protezione dalla disdetta e l’obbligo di continuazione del pagamento del salario non sono collegati tra loro. Il rapporto di lavoro può ad esempio essere prolungato di 90 giornate a causa del periodo di protezione e l’obbligo di continuazione del pagamento del salario del vostro datore di lavoro terminare già dopo un paio di settimane.