Perché un’assicurazione di responsabilità civile degli organi societari (D&O)
La gestione di una cooperativa di costruzione sta diventando sempre più complessa. Nel loro operato quotidiano i responsabili possono incorrere involontariamente in errori che in casi estremi arrivano a sfociare in azioni di responsabilità personale a carico dei membri del consiglio direttivo o della direzione. Gli organi societari sono infatti chiamati a rispondere con il loro patrimonio privato già in caso di negligenza lieve.
Che cos’è assicurato?
L’assicurazione copre le pretese di risarcimento per danni patrimoniali avanzate in virtù delle disposizioni legali in materia di responsabilità civile (ad es. art. 916 CO, art. 917 CO) nei confronti dei membri degli organi sociali della cooperativa. L’assicurazione copre anche gli organi di eventuali società affiliate delle cooperative di costruzione di alloggi.
Le pretese di risarcimento danni nei confronti dei membri degli organi sociali di una cooperativa sono coperte dall’assicurazione laddove i soggetti responsabili siano chiamati a rispondere a titolo personale, ad esempio eventualmente da parte di un comitato direttivo di nuova nomina. In particolare, gli organi rispondono da un lato nei confronti della cooperativa, dall’altro anche verso i soci della stessa e ulteriori creditori. Occorre inoltre sottolineare che non solo sono assicurati i danni patrimoniali, ma al contempo è operante anche una cosiddetta protezione giuridica. Nell’assicurazione è infatti inclusa anche la difesa da pretese ingiustificate, le quali potrebbero comportare soprattutto costosi onorari di avvocati, spese peritali e ulteriori oneri.
Un modulo di copertura altrettanto importante è la protezione giuridica in caso di procedimento penale.
L’assicurazione D&O deve essere tuttavia chiaramente distinta da quella di responsabilità civile per imprese. Quest’ultima paga ad esempio i danni causati dalle attività svolte da un artigiano vostro collaboratore.
Chi può stipulare un’assicurazione D&O?
La condizione preliminare per un’assicurazione D&O è il fatto che lo stipulante sia un socio attivo di Cooperative d’abitazione Svizzera, Federazione dei committenti di immobili d’utilità pubblica e che negli ultimi 12 mesi abbia ricevuto un rating di 1 o 2 dall’ufficio di revisione esterno incaricato dalle Cooperative d'Abitazione Svizzera a tale scopo (cfr. foglio informativo sul rating).
Somma assicurata, premi annui (incl. tassa federale di bollo) e durata contrattuale
Secondo il contratto quadro, ogni cooperativa può scegliere fra cinque somme assicurate (1, 2, 3, 5 o 10 milioni). Sono quindi assicurati i danni fino a concorrenza della somma prescelta. Per l’insieme dei sinistri di tutti i soci è disponibile per ogni anno di assicurazione al massimo una somma assicurata di CHF 25 milioni. Per quanto concerne la franchigia è possibile scegliere tra due varianti (con / senza). La durata contrattuale è di tre anni. Occorre inoltre sottolineare come, in virtù della convezione quadro sottoscritta, i premi si collochino in una certa misura al di sotto del livello di quelli di assicurazioni D&O analoghe, ma stipulate individualmente.